Nella legge di revisione della spesa pubblica è stato inserito un provvedimento che
non ha precedenti nella storia della ricerca italiana: «Gli enti di diritto privato non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica». In altre parole, le imprese italiane potranno accedere ai fondi pubblici tramite fondazioni che abbiano nel loro statuto la promozione e lo sviluppo della tecnologia. Ecco il motivo d’essere del comma 6 dell’art. 4, scritto su misura per l’Istituto Italiano di Tecnologia… (continua a leggere su ROARS.it)