Il Sole 24 Ore - Giampiero Falasca
Negli atenei. Ricambio generazionale più difficile
LA MOTIVAZIONE L’esclusione dei docenti dalla proroga biennale concessa ai dipendenti pubblici viola il principio di uguaglianza
I docenti universitari possono chiedere di restare in servizio, come gli altri dipendenti pubblici, per un biennio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Così la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 6 maggio scorso, che dà un brutto colpo alle speranze di rinnovamento nelle Università, anche per il messaggio indiretto che manda al sistema.
La vicenda nasce su iniziativa del Consiglio di Stato che, nel corso di un giudizio riguardante un professore universitario, ha promosso un giudizio per verificare la legittimità costituzionale dell’articolo 25 della legge 240 del 30 dicembre 2010.
Questa norma – sotto la rubrica “Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori” – esonera i professori e i ricercatori universitari dall’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992, che dà facoltà ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di restare al lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento in pensione.
La disposizione, quindi, esclude i professori universitari dalla possibilità di restare in servizio per altri due anni, dopo la data di raggiungimento dei requisiti pensionistici; la finalità di questa esclusione è quella di favorire l’accesso all’insegnamento universitario dei docenti più giovani.
Contro questa norma, il Consiglio di Stato ha sollevato il dubbio circa il possibile contrasto con gli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione, in quanto la deroga introdotta per i professori rispetto alla disciplina generale sarebbe irragionevole, perché non sorretta da adeguata ragione giustificatrice, e, comunque, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, la norma sarebbe lesiva sia del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione), sia del principio dell’autonomia universitaria (articolo 33, sesto comma, Costituzione), nella misura in cui priva le università di ogni potere di valutazione in ordine alla possibilità di accogliere le istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca.
La Corte Costituzionale considera fondate le questioni, ritenendo del irragionevole – e quindi contraria all’articolo 3 della Carta – l’esclusione della facoltà di concedere la proroga biennale a professori e ricercatori universitari.
A tale proposito, la Corte evidenzia che la norma non è sorretta da ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l’esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio previsto per gli altri lavoratori. La Corte esclude che tale ragioni possa consistere nelle esigenze di contenimento finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica, in quanto la norma interessa un settore professionale numericamente ristretto, perciò inidoneo a produrre significative ricadute sulla finanza pubblica, e comunque preclude alle amministrazione la possibilità di utilizzare esperienze professionali ancora valide.
Infine, la Corte osserva che la norma non può trovare giustificazione neanche sull’interesse al ricambio generazionale del personale docente, in quanto questo deve essere bilanciato con l’esigenza di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita. Questo passaggio della sentenza farà molto discutere, in quanto sminuisce l’importanza del tema del ricambio generazionale che invece, non solo nelleuniversità, dovrebbe essere prioritario.
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