Addio ai passaggi di livello?

In questi ultimi mesi numerosi interventi di Governo e Parlamento hanno cambiato il panorama normativo del Pubblico Impiego; inoltre, alcune norme sono andate ad interessare (o meglio, a colpire) proprio gli enti pubblici di ricerca (EPR), come abbiamo avuto modo di riassumere nell’articolo INFN: bilancio 2010 (parte 3).

Vediamone nuovamente alcune, concentrandoci su quelle che riguardano in particolare la politica del personale, e quindi assunzioni, passaggi di livello, retribuzioni e contrattazione:

  • Nel decreto legge di maggio 2010, (D.L. 78/2010), convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010 (L. 122/2010), in aggiunta al blocco del salario entro i limiti dell’anno 2010 (fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale) e il blocco degli aumenti per rinnovi contrattuali a partire dal biennio 2008-2009 al 3,2%, sono stati introdotti:
    • Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, senza possibilità di recupero (salvo l’indennità di vacanza contrattuale).
    • Blocco delle progressioni: le progressioni di carriera che avverranno naturalmente secondo le nuove norme del D.Lgs. 150/2009 (la cosiddetta riforma Brunetta), negli anni 2011-2013 avranno effetto ai soli fini giuridici.
    • Blocco quasi totale del turn-over per università e ricerca, inasprendo quanto stabilito dalla legge 133/2008:
      • nel triennio 2011/2013 assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% del personale cessato dal servizio nell’anno precedente, sia in termini di costo, sia di unità di personale e entro il 100% delle unità cessate (art. 66, comma 14), purché entro l’80% delle entrate complessive.
      • limite che nel 2014 diventa del 50%;
      • e che torna al 100% solo a partire dal 2015.
  • Sul finire del 2009 (il 15 novembre), era già entrata in vigore la cosiddetta “riforma Brunetta” della pubblica amministrazione (D.Lgs. 150/09), un complesso di norme che va a modificare, sotto diversi aspetti, il D.Lgs. 165/2001 che disciplina il rapporto di pubblico impiego. In aggiunta alle modifiche relative ai provvedimenti disciplinari (di cui non parliamo in questa sede), tale provvedimento:
    • Riduce notevolmente le prerogative delle organizzazioni sindacali, in particolare in merito all’organizzazione degli uffici e alla gestione del rapporto di lavoro, che diventano prerogativa esclusiva del datore di lavoro, con solo obbligo di informazione verso i sindacati
    • All’art. 24, comma 1, si stabilisce che “Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.” Le norme dei contratti collettivi che disciplinano le progressioni verticali vengono quindi disapplicate.
  • La riforma Brunetta prevedeva che alcune norme diventassero immediatamente efficaci, e che invece il nuovo “modello di contrattazione” dovesse entrare in vigore “gradualmente”: in particolare, le nuove norme sulla contrattazione collettiva sembravano dover essere applicate a partire dai prossimi rinnovi contrattuali, peraltro rimandati di almeno un triennio (in base alla legge 122/2010, come visto al precedente punto), anche in attesa della ridefinizione dei comparti di contrattazione del pubblico impiego. Sebbene congelati, i contratti collettivi restavano quindi validi, mentre i contratti integrativi non adeguati alle nuove norme sarebbero decaduti al 1 gennaio 2011. L’interpretazione controversa del regime transitorio ha però dato il via ad una serie di ricorsi, che ha visto diversi giudici del lavoro orientarsi nel senso che le relazioni sindacali non fossero immediatamente modificate dalla riforma, e che dunque le amministrazioni pubbliche non potessero disapplicare unilateralmente norme contenute nei contratti collettivi o adottare atti organizzativi sostitutivi della contrattazione decentrata.
  • Nel giugno 2010, il ministro Brunetta ha quindi emanato una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.7/2010), proprio per cercare di chiarire quali norme fossero da intendere immediatamente operative, in particolare:
    • le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista
    • “quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione”
  • Per chiudere il contenzioso, il Governo, nel consiglio dei ministri del 21 gennaio 2011 ha approvato uno schema di decreto legislativoche va a interpretare autenticamente le norme del D.Lgs. 150/2009, stabilendo che:
    • riguardo alla contrattazione integrativa, le norme relative sono di immediata applicazione, compresa la clausola di nullità dei contratti decentrati stipulati in violazione dei vincoli stabiliti dalla legge, ovvero dalle regole di contabilità o dalla contrattazione collettiva.
    • Riguardo alle norme dei contratti collettivi, si chiarisce che le norme demandate alla nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, e non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi, privando anche i contratti collettivi nazionali vigenti della possibilità di disciplinare tutte le materie riguardanti l’organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro.

In conclusione, possiamo provare a riassumere ciò che consegue per i passaggi di livello (per esempio al livello II e I per ricercatori e tecnologi negli enti di ricerca):

  • La progressione di carriera, verticale, deve avvenire per concorso pubblico, con una riserva non superiore al 50% per i dipendenti (per ciascuna procedura concorsuale, quindi se si volesse utilizzare la riserva, andranno messi a concorso almeno 2 posti, affinché uno posso essere riservato); non sarà quindi più possibile applicare la percentuale del 50% alle assunzioni previste nella programmazione triennale, prevedendo, così di effettuare solo progressioni verticali il primo anno del triennio e di effettuare i concorsi pubblici negli anni successivi. (Resta la possibilità di progressione orizzontale, all’interno dello stesso livello, ma deve essere legata al merito, alla performance individuale).
  • Per quanto riguarda il costo delle progressioni, è disciplinato al pari delle assunzioni esterne, anche se il costo effettivo per l’amministrazione risulta, evidentemente, inferiore a quello di un’assunzione dall’esterno. Per ciascun posto è necessario il corrispondente budget liberato dal turn-over dell’anno precedente, in ragione del 20% delle risorse liberate per il triennio 2011-2013, del 50% per il 2014, e del 100% a partire dal 2015 (L.122/2010).
  • Inoltre, dalla contrattazione collettiva vengono escluse le 7 materie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 4, della legge 421/1992, tra le quali la disciplina dell’accesso all’impiego, nella quale a questo punto rientrano le progressioni verticali (le altre 6 sono: responsabilità giuridiche, titolarità e organizzazione degli uffici, ruoli e dotazioni organiche, garanzie della autonomia professionale, didattica e di ricerca, incompatibilità tra pubblico impiego e altre attività). Di conseguenza, debbono necessariamente essere disapplicate le norme come gli artt. 1554 del contratto collettivo nazionale 2006-2009 della ricerca.

Se proviamo ora ad applicare tutte queste norme al caso specifico dell’INFN, prendendo come riferimento un numero ipotetico (ma non irrealistico) di 40/50 pensionamenti all’anno, il numero totale di nuove assunzioni, passaggi di livello (e, come chiarito sempre da una circolare della Funzione Pubblica, anche i mantenimenti in servizio oltre i 65 anni di età), sarebbero pari a 8/10 unità di personale (per ciascun anno del triennio 2011-2013).

Anche supponendo di voler utilizzare – irrealisticamente –  questi 8/10 posti esclusivamente per passaggi di livello, dunque totalmente a discapito di nuove assunzioni, il fatto che non si tratta di “vere” nuove assunzioni non modificherebbe di molto la situazione: le cessazioni in più (di chi passa dal livello inferiore) andrebbero ad aggiungersi alle cessazioni vere (i pensionamenti) solo nel budget dell’anno successivo, e ovviamente ridotti di un fattore 5, per cui i posti a disposizione l’anno seguente sarebbero, nel nostro (abbastanza ottimistico) esempio, tra le 18 e le 20 posizioni (i residui si possono utilizzare l’anno successivo).

Dunque, non più di una decina posizioni per il primo anno, non più di una cinquantina nel triennio (a fronte di 120-150 pensionamenti), da distribuire tra nuove assunzioni e progressioni di livello, per tutti i profili professionali: ricercatori, tecnologi, tecnici ed amministrativi. Solo nel 2014 le posizioni saliranno al 50% del budget (con la nostra ipotesi di pensionamenti per anno), e a quel punto dovrebbe essersi riaperta la contrattazione collettiva. In estrema sintesi, sembra proprio che, a meno di non voler congelare le nuove assunzioni, dovremo dire addio fortemente limitare i passaggi di livello, almeno per i prossimi tre anni.

Inoltre, da quasi 2 anni siamo in attesa del decreto del MIUR (di concerto con il MEF), previsto dall’art. 35 della L. 14/2009, che deve definire le modalità applicative del calcolo delle risorse liberate dal turn-over “al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico”.

Nota 1

La progressione orizzontale è pura e semplice attribuzione di uno stipendio piú alto a parità di prestazioni lavorative: si tratta di una progressione puramente economica.

La progressione verticale è invece una progressione di carriera, che consente il passaggio tra aree diverse, ovvero tra differenti “categorie professionali”, cioè il passaggio tra livelli che prevedono diversa professionalità e diverse modalità di espletare i propri compiti. Il passaggio da ricercatore/tecnologo a primo ricercatore/tecnologo e poi dirigente di ricerca/tecnologo sono quindi considerate progressioni verticali, come stabilito appunto dall’art. 15 dell’ultimo contratto collettivo nazionale del comparto ricerca.


Nota 2

La riforma Brunetta prevede che i comparti di contrattazione del pubblico impiego siano ridotti da 12 a 4; all’interno di ciascun comparto vengono poi individuate varie sezioni. Attualmente è in corso la trattativa con le confederazioni sindacali per definire l’accordo sulla composizione dei comparti e delle sezioni, e le regole di rappresentatività per essere ammessi alla contrattazione. I Comitati di settore dell’ARAN (i datori di lavoro nella pubblica amministrazione, dunque Regioni, enti locali, ministeri e così via) hanno ipotizzato una ripartizione di 2 comparti per le amministrazioni centrali e di 2 per quelle periferiche.

Si avrebbero così a livello centrale: un comparto per i lavoratori di Stato, Enti pubblici non economici, Agenzie Fiscali, Enti pubblici di ricerca e uno per Scuola e Università; mentre, a livello periferico, un comparto unico con le Regioni e il Servizio Sanitario Nazionale e uno per gli altri Enti locali (comuni e province)

Proprio la collocazione degli Enti di Ricerca e dell’Università rispetto alla Scuola è uno dei punti più controversi di una trattativa che ormai segna il passo da mesi.

9 pensieri su “Addio ai passaggi di livello?

  1. Ringrazio Antonio Passeri che mi ha segnalato un errore nella lettura dell’art. 66, comma 14 della legge 133/2008:
    il limite del 20% non è sia sul budget sia sulle unità di personale, ma solo sul budget e entro il 100% dei pensionamenti dell’anno precedente.
    Questo vuol dire che un passaggio di livello costa meno, effettivamente, di una nuova assunzione.
    Resta l’esiguità dei numeri, e la necessità di fare concorsi pubblici con la riserva al massimo del 50%, nonché la mancanza del decreto interministeriale per la definizione delle modalità di calcolo delle risorse liberate (come ho aggiunto in chiusa dell’articolo)

  2. Conseguentemente, la conclusione è forse troppo drastica, e ho corretto “dire addio” con “fortemente limitare” i passaggi di livello

  3. forse sono un po’ str… e forse il mio commento non e’ pianamente a tema su questo articolo. Il problema funzionale grosso e’ che nessuna legge ha mai svincolato anzianità da carriera, quindi comunque si metta oggi o domani, con un popolazione di ricercatori che invecchia e giustamente vuole accedere a guadagnare di pi https://iononfaccioniente.wordpress.com/2011/01/24/infn-e-pari-opportunita/, nulla salvaguarda il merito rispetto al salario e viceversa. Ci saranno meno passaggi o per niente ma comunque il problema funzionale non si risolve…

    • stiamo dicendo la stessa cosa, mi pare: se non definisci la professionalità del ricercatore rispetto a qualsiasi altra professionalità della pubblica amministrazione, ti ritrovi con gli stessi meccanismi dell’apparato burocratico dello Stato, senza nessun riconoscimento della nostra specificità. Il che non vuol dire essere meglio o peggio, ma semplicemente fare un mestiere particolare, in cui particolarmente, merito e anzianità non sono necessariamente correlati. Non nego che questo possa essere vero anche per tante altre amministrazioni, naturalmente.

  4. Parlando in mensa, qui a Roma, con alcuni colleghi, sono venuti fuori un paio di casi, tutti risalenti a circa 15 anni fa, di passaggi da associato a dirigente di ricerca INFN, e la considerazione che economicamente ci si perdeva parecchio, per via dell’anzianità solo parzialmente riconosciuta. Anche i casi di passaggio da primo ricercatore a prof. ordinario sono pochi, e risalenti a quei tempi. La considerazione di ordine generale che abbiamo fatto è che come “dignità” le due carriere si sono molto allontanate negli ultimi anni, quindi diventa molto difficile passare da INFN a Università perché non si ha il “prestigio” necessario, e il viceversa viene visto come una diminutio. Questo, a mio parere, in aggiunta alle ridotte possibilità di assunzione di enti e università.

  5. E vogliamo parlare di un amministrativa che, con sacrificio sia economico che personale, ha preso la maturità proprio nel 2011 in quanto desiderosa di un avanzamento di livello, in possesso di anzianità di servizio ma non del diploma, requisito per poter accedere al passaggio di livello per poi scoprire che il nostro “caro” Brunetta aveva proposto la sua legge con decorrenza retroattiva togliendo quindi la possibilità, per sempre (a meno che io poi mi impegnassi per una laurea triennale) a quelli che come me potevano sperare, dopo 30 anni di servizio, di migliorare almeno di un livello la propria realtà lavorativa??
    Non ho parole, eppure questa specie di personaggio è ancora lì che spara le sue stupidate!

  6. Anche io sono un diplomato e impiegato nella pubblica amministrazione come collaboratore, e a seguito del decreto Brunetta, non potrò più concorrere per accedere all’area funzionari in quanto non in possesso di una laurea. Con tutto il rispetto per i laureati che hanno fatto sacrifici per raggiungere il loro obbiettivo,ma devo dire che siamo arrivati al ridicolo, perchè adesso un diplomato con il profilo di collaboratore della pubblica amministrazione (nonostante l’esperienza e la professionalità acquisita), ha più probabilità di diventare ministro (vedi ministero della salute) piuttosto che passare all’area funzionari. Queste sono le magnifiche riforme di chi ci governa.

Scrivi una risposta a sandro Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.