Non riesco a trovare un valido motivo per cui tale -vecchiotta- circolare non dovrebbe potersi applicare anche alle nostre missioni all’estero…
Circ. n. 20 (prot. n. 9/613) del 16 giugno 1984
Dir. II.DD.
Autotrasporto di merci per conto di terzi – Spese sostenute all’estero
nell’esercizio di impresa – Deducibilità – Condizioni – Artt. 56 e 74,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 – Art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600
Per opportuna conoscenza e norma si trascrive qui di seguito il testo
della risoluzione n. 11 del 4 maggio 1984, adottata in merito alla
questione in oggetto indicata e diretta all’Ispettorato Compartimentale
delle Imposte dirette di Roma.
«Il Comitato d’Intesa degli autotrasportatori per conto terzi (ANITA –
FAI -FITA) ha posto istanza a questo Ministero volta ad ottenere la
declaratoria di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute
all’estero dagli autotrasportatori di merci per conto terzi per l’esercizio
della propria attività, quali quelle, ad esempio, relative al pagamento di
pedaggi, carburante, interventi meccanici, etc. e documentate secondo la
legislazione dello Stato estero.
Ciò premesso lo scrivente ritiene che la richiesta di cui sopra sia
meritevole d’accoglimento, trattandosi di spese afferenti ad attività da
cui derivano ricavi o proventi che concorrono alla formazione del reddito
d’impresa quali componenti negativi e come tali deducibili nella
determinazione del reddito stesso ai sensi dell’art. 74, secondo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in correlazione con l’art. 56 dello stesso
decreto.
La deducibilità di tali spese è subordinata alla sussistenza dei
requisiti della certezza, sia in relazione all’an che al quantum,
dell’inerenza e della competenza, richiesti dal citato art. 74, nonché alla
condizione che esse risultino regolarmente registrate nelle scritture
contabili prescritte, rispettivamente, per le imprese obbligate alla tenuta
della contabilità ordinaria e per quelle ammesse a fruire del regime della
contabilità semplificata, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi
terzo e quarto dello stesso art. 74. Occorre altresì che le spese in parola
siano comprovate da idonea documentazione conservata secondo le modalità e
nei termini stabiliti dall’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Quanto al tipo di documento da valere come prova delle spese sostenute
si osserva che esso, di regola, deve contenere la ditta, la denominazione
sociale o ragione sociale e la residenza o domicilio e comunque il nome e
cognome dei soggetti fra i quali viene effettuata l’operazione economica da
cui traggono origine le spese, la natura, qualità e quantità dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell’operazione ed i relativi corrispettivi,
nonché la data in cui l’operazione stessa è stata posta in essere.
Tuttavia questo Ministero, tenuta presente la diversità degli
ordinamenti giuridici degli Stati esteri rispetto a quello nazionale, è
dell’avviso che possa essere riconosciuta idonea la documentazione
rilasciata nello Stato estero secondo la legislazione ivi in vigore,
ancorché non conforme a quella prescritta dalla disciplina italiana.
Tale idoneità va riconosciuta anche quando il documento di spesa sia
sprovvisto degli estremi di identificazione dell’autotrasportatore, a
condizione però che esso contenga l’indicazione dei beni acquistati o delle
prestazioni di servizio cui la spesa stessa si riferisce, nonché della
ditta fornitrice e sempre che la legislazione dello Stato estero non
preveda l’obbligatorietà della contestuale emissione di un documento,
contenente i requisiti sopra indicati, su esplicita richiesta del cliente.
Va inoltre precisato che la deducibilità dal reddito d’impresa delle
spese di cui trattasi è subordinata alla ulteriore condizione che esse
siano state effettivamente sostenute nel tempo di effettuazione
dell’attività del singolo trasporto.
Resta altresì salva ed impregiudicata la potestà dell’Amministrazione
finanziaria di accertare, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali
dei redditi, oltre che la sussistenza delle condizioni suindicate, la
qualità e la congruità delle spese portate in deduzione dal reddito allo
scopo di assicurare che esse siano afferenti all’esercizio dell’attività di
autotrasporto ed adeguate, quanto alla loro entità, alla natura dei beni
acquistati o delle prestazioni ricevute.
Gli Uffici distrettuali, per i tramite degli Ispettorati
Compartimentali delle Imposte dirette, avranno cura di rappresentare, ove
occorra, a questa Direzione Generale le eventuali questioni che dovessero
insorgere in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi degli
interessati in ordine alla validità del titolo di spesa, per le istruzioni
che riterrà di dover impartire al riguardo alla stregua della normativa
comunitaria o di quella vigente nello Stato estero. Firmato: VISENTINI».
Si invitano gli uffici distrettuali delle imposte dirette ad attenersi
alle presenti istruzioni accusandone ricevuta alle rispettive intendenze di
finanza; queste ultime, unitamente agli ispettori compartimentali,
forniranno un cenno di ricevuta allo scrivente.