I ricercatori universitari (a tempo determinato) della riforma Gelmini

Entrata in vigore il 29 gennaio 2011 la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ovvero la contestata riforma dell’Università del ministro Mariastella Gelmini, incide su quasi tutti gli aspetti del sistema universitario, a particolare l’organizzazione degli atenei (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Rettori, Direttore generale, settori scientifico-disciplinari, facoltà, ecc.).

Un’altra importante novità è il meccanismo dell’abilitazione nazionale, di durata quadriennale, e attribuita da commissioni nazionali uniche per ciascun settore concorsuale, di 5 membri sorteggiati tra liste di professori ordinari (in carica per due anni). Saranno invece gli atenei a indire procedure di selezione locali per la “chiamata” degli abilitati nei loro ruoli di professario associato e professore ordinario.

Vogliamo però focalizzare l’attenzione sulla riforma del ruolo dei ricercatori universitari, essendo il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato (RTI) messo in esaurimento (cioè non verranno più banditi concorsi per nuove posizioni di questo tipo). In sua vece, la legge Gelmini all’art. 24, comma 3, introduce due tipologie di ricercatore a tempo determinato (RTD):

a)    contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca (RTDa); questi contratti (comma 4) possono essere a tempo pieno (350 ore di didattica e servizio agli studenti) o definito (200 ore);

b)   contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca (“vecchi”, ovvero ai sensi dell’art. 51, comma 6, L.449/1997), o di borse post-dottorato (ai sensi dell’art. 4, L.398/1989), ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (RTDb); i contratti possono essere solo a tempo pieno (comma 4).

I concorsi di selezione, disciplinati da appositi regolamenti di ateneo, dovranno rispettare i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Il comma 5 dell’art. 24 stabilisce che, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione”, nel terzo anno l’università valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica (di cui all’art. 16), ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo, alla scadenza del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La programmazione triennale di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della valutazione, e dovrebbe quindi riservare le risorse necessarie all’inquadramento dei RTDb.

Le legge non chiarisce però né le modalità, né in che misura tale risorse vadano assicurate: 100% dei RTDb previsti nel triennio? O solo una frazione? Oppure facendo riferimento solo a quelli in servizio, ovvero in servizio che abbiano conseguito l’abilitazione? E così via, interpretando…

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fino al 31 dicembre 2017, questa procedura può essere utilizzata per la chiamata nella prima fascia di professori di seconda fascia, e per la chiamata nella seconda fascia per ricercatori a tempo indeterminato (RTI) in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica (a tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo).

Un’altra interessante novità è quella introdotta dal comma 3 dell’art. 18, che tabilisce che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall’attribuzione di contratti RTD (a o b), possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e RTDb, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori RTDa.

Altro punto non chiaro è come si dovrà procedere in merito al rinnovo di contratti di ricercatore a tempo determinato attivati dalle università ai sensi del comma 14 dell’art. 1, L. 230/2005 (tre più tre anni), mentre coloro che hanno usufruito almeno per tre anni di tali contratti potranno accedere ai nuovi contratti RTDb, e sperare nella conferma a professori associati.

L’intera legge è costellata di rimandi a regolamenti attuativi da stilare a livello del singolo ateneo, o di criteri da introdurre dal Ministero con decreti interministeriali (di concerto tipicamente con il Ministero dell’Economia e Finanze). Nei prossimi 60 o 90 giorni (a seconda dei casi), un gran numero di dettagli, assolutamente non trascurabili, dovranno essere definiti dal MIUR, pena il blocco, di fatto, di ogni forma di nuovo contratto, abilitazione, passaggio alla fascia superiore o, addirittura (come abbiamo riferito in quest’altro post), assegno di ricerca.

Speriamo che il Ministero sia decisamente più sollecito di quanto non sia stato per il riordino e l’emanazione dei nuovi statuti degli Enti di Ricerca…

22 pensieri su “I ricercatori universitari (a tempo determinato) della riforma Gelmini

  1. Lo schema di decreto per stabilire le modalita` di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia e` stato presentato al Consiglio dei Ministri del 21 gennaio. Ora va al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari per i pareri.
    I criteri di valutazione, invece, verranno stabiliti da un decreto ministeriale (di natura non regolamentare).

      • per accedere al concorso di RTD tipo B ti devi cmq fermare a 9 anni massimi totali tra ass. di ricerca e RTDa o di vecchio ordinamento!!!

  2. secondo voi è possibile in linea di principio essere assunti come RTD-B e poi ritornare indietro a RTD-A in caso di assenza di risorse?

    • Se si ha accesso al RTD-B in virtù di un precedente contratto RTD-A, mi sembra difficile, visto che il contratto RTD-A è di 3 anni rinnovabile per 2 e che comunque c’è il limite complessivo di 12 anni, incluso l’assegno di ricerca.

  3. ma se si ha accesso a un RTD-B da un RDT di vecchio tipo o da almeno 3 anni di assegno….? Oppure bisogna passare da un RTD-A comunque? e in ogni caso conviene?

  4. Salve. Sono un assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano, uno dei tanti. Ho conseguito la laurea in ingegneria con lode, ho conseguito il dottorato di ricerca, ho trascorso un periodo all’estero, e questo è il mio III anno di assegno post-dottorato.
    Ho un nutrito numero di pubblicazione su riviste ad alto IF. Consultando i requisiti minimi per diventare Ricercatore sul sito del Politecnico mi accorgo che io li supero di gran lunga.
    Mi chiedo: chi è che bandisce i nuovi concorsi per “tenure track”? Come faccio a conseguire l’abilitazione nazionale di cui si parla tanto?
    Grazie.

    • gli assegni possono essere rinnovati solo se è previsto esplicitamente dal bando. in questo caso, solitamente, se l’assegno è di un anno, per un ulteriore anno, non 2.

  5. Salve! ho una curiosità: attualmente ho all’attivo due anni di assegno di ricerca “vecchio tipo”. A seguito della riforma, grazie ad un progetto cofinanziato dall’UE, mi è stato attivato un nuovo assegno di ricerca triennale. Secondo voi, al termine del primo anno di questo nuovo assegno, avrei maturato i requisiti per partecipare alla selezione da RTDb? ve lo chiedo perché la norma, all’apparenza chiara, non mi pare per nulla esaustiva, limitandosi a fare riferimento ad assegni di cui all’art. 51, comma 6, l. 449/97 e successive modificazioni. Ora, l’art. 22 della riforma non può essere ritenuto “successiva modificazione” di quel comma, peraltro dalla stessa riforma abrogato? L’identica denominazione dell’istituto (“assegni di ricerca”) potrebbe essere ulteriore spia a favore di una simile lettura, no?

  6. Per come la capisco io…
    fino all’entrata in vigore della legge 240, esistevano gli assegni di ricerca previsti dalla legge 449/97 e successive integrazioni…

    Che cosa fa la riforma Gelmini? da una parte “riforma” gli assegni di ricerca, in realtà riscrivendo norme molto simili, dall’altra introduce i RTDa e RTDb, quindi quando fa riferimento agli assegni “vecchi” l’art. 24 intende dire prima di “me, legge 240”. Quindi mi sembrerebbe che i 3 anni di assegno “nuovo” non valgano.

    • certamente la lettura più “piana” è quella che suggerisci e che, peraltro, risulta in maniera maggiormente lineare dalla lettera della legge. Non mi sembra tuttavia impossibile tentare, nel caso in sede giudiziaria, una lettura, sia pure più impervia, ma che consenta di computare in quelle tre annualità di assegno richieste anche quelle post/Gelmini. Il problema potrebbe essere quello delle more del giudizio, oltre al rischio di farsi “nemico” il dipartimento che ha bandito (a tacere d’altro: molti regolamenti prevedono che dal concorso – i cui commissari sono sovente scelti dal medesimo dipartimento che bandisce il concorso, ahi… – non esca un vincitore, ma una serie di idonei, tra cui il dipartimento può scegliere discrezionalmente… più blindati di così!).

  7. Secondo me per art51 L449/97 e s.m.i si intendono anche i nuovi assegni, anche perche’ un’abrogazione implicita di una legge con sostituzione di un’altra e’ comunque una modificazione…o no?

  8. Aiutatemi vi prego, ho un contratto da RTD ex art 1 comma 14 della legge 230/2005 non rinnovabile (ho fatto assegni prima) che scade l’anno prossimo. Che succede in questi casi? Vi prego avete delle idee?

  9. Una domanda… Nel limite dei 12 anni di precariato vanno conteggiati anche gli assegni all’estero?
    Se io faccio, per esempio, quattro anni (3+1 di rinnovo) di assegno di ricerca in Italia, poi vado all’estero per un altro assegno di 4 anni, posso poi rientrare in Italia per un TDa?
    L’art. 22 della legge 240/2010 dice:
    “La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche’ con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.”
    E nel comma 1 non si fa riferimento ad “enti/università straniere”.
    Po, nell’art. 24 si dice: “b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”
    Qui si parla di atenei stranieri, ma:
    1) enti di ricerca stranieri non universitari non valgono?
    2) qui si dice che un contratto di almeno tre anni in un ateneo straniero può essere equiparato ad un TDa per poter accedere ad un TDb, ma non viene specificato se c’è un limite sul numero di anni di assegno di ricerca all’estero.
    Qualcuno può illuminarmi?
    Grazie

    • Valgono solo gli assegni conferiti ai sensi dell’art. 22 della Gelmini, quindi non valgono gli assegni precedenti, non valgono quelli all’estero

  10. attenzione! questo post cambia tutto, esiste un modo per dimostrare al dipartimento che “Valgono solo gli assegni conferiti ai sensi dell’art. 22 della Gelmini, quindi non valgono gli assegni precedenti”

    • mi sembra che ci sia poco da dimostrare… è quello che c’è scritto nella legge, dovrebbe valere un po’ per tutti, la legge… 🙂

  11. Buonasera a tutti, sono Cesare e sono un dottorando.
    Ho dato una lettura leggera e forse un po’ superficiale del post e naturalmente non ho capito molto..quanti anni ho per cercare di essere assunto dall’università come ricercatore?a tempo indeterminato?
    Devo contare anche gli anni del dottorato o “solo” quelli del post-doc? E se alla fine di quegli anni la mia università non bandisce concorsi per ricercatori, sono fuori?
    Scusatemi per le domande a mitraglietta!

    Cesare

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