Sarebbe in arrivo a giorni il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanare ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) di concerto con MIUR e MEF, per determinare le modalità applicative della riforma Brunetta, tenendo conto delle specificità del personale docente della scuola e dei tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca. Il rispetto delle norme contenute nel DPCM è necessario per l’erogazione delle risorse a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva integrativa, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio degli enti.
Per quanto riguarda gli enti pubblici di ricerca, il DPCM farebbe generico riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori e demanderebbe agli enti stessi l’utilizzo di obiettivi, indicatori e standard per la misurazione e valutazione della performance individuale di ricercatori e tecnologi, nonché dei sistemi premianti, mentre all’ANVUR spetterebbe l’elaborazione di tali obiettivi specifici, indicatori e standard per la valutazione, di concerto con il CIVIT. Il trattamento economico accessorio collegato alla performance verrà quindi attribuito selettivamente sulla base di graduatorie stilate sulla base della valutazione della performance individuale.
Per tutte le informazioni relative a indicatori e alle risorse impiegate è richiesta la totale trasparenza, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, incluso l’ammontare dei premi collegati alla performance e l’analisi dei risultati della valutazione.
Tuttavia la situazione allo stato attuale non è affatto chiara: il 31 gennaio si è svolto un’incontro al MIUR con i sindacati della Scuola, che hanno contestato l’iter e il contenuto del DPCM, e avrebbero ottenuto un ulteriore confronto in merito:
Nota: art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.”
sul sito di Usi RdB il testo del DPCM
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