Con la propria Circolare 1101 del 8/2/2011, l’INAF ha interpretato la lettera della recente legge di riforma universitaria del ministro Gelmini, legge 30 dicembre 2010 n. 240, che all’art. 29, comma 15 recita:
15. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “compiti ispettivi” sono aggiunte le seguenti: “e a quella effettuata dalle universita’ e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati”.
così disapplicando in toto l’art. 6, comma 12 del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010, per le università e gli enti di ricerca.
Conseguentemente, sono sottratte al limite del 50% le missioni “connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione alle riunioni presso enti o organismi internazionali o comunitari” e quelle “relative a progetti finanziati con risorse provenienti da soggetti privati, soggetti pubblici o da finanziamenti dell’Unione Europea”, mentre sono soggette a taglio le altre missioni.
Coerentemente, la circolare dispone che a decorrere dal 29 gennaio, data di entrata in vigore della legge 240/2010, per le missioni all’estero “compiute nell’ambito di progetti finanziati con risorse provenienti dall’unione europea o da soggetti privati o pubblici” possa essere corrisposta la diaria di cui all’art. 28 del decreto legge 223/2006 convertito con la legge 248/2006, e le indennità chilometriche per l’uso del mezzo proprio.
Vediamo come e quando anche gli altri enti di ricerca si adegueranno alla nuova normativa.