Precisazione sul regolamento degli assegni di ricerca

Nell’ultimo incontro con il Presidente, i sindacati hannno parlato anche delle modifiche alla normativa sugli assegni di ricerca introdotte dalla riforma Gelmini dell’Università (legge 240/2010). Nel comunicato ANPRI si legge:

“L’INFN ritiene invece che il proprio regolamento sia già perfettamente aderente alla nuova legge, e vada modificato solo per cambiare il riferimento alla legge. E’ in corso una verifica per capire se è necessario aspettare comunque un decreto ministeriale che fissi il nuovo minimo salariale prima di poter emettere nuovi bandi, ma in assenza di questo vincolo non vi sarebbero ragioni per bloccare i bandi per assegno di ricerca.”

Il Regolamento INFN attualmente in vigore, tuttavia, all’art. 1 recita:

“L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può conferire assegni per la collaborazione all’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con lo scopo di consentire l’accesso di giovani in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale alle attività di ricerca scientifica e tecnologica dell’INFN”

citando precisamente la norma abrogata dall’art. 29, comma 11, lettera d) della legge 240/2010.

Si rende in ogni caso necessario, affinché sia possibile emettere nuovi bandi, armonizzare il regolamento con le nuove norme introdotte dall’art. 22 della citata legge, che per la verità, sono molto simili a quelle abrogate, ma non identiche. Per esempio è diversa la norma riguardo alla durata massima del rapporto, viene introdotta la tutela della maternità, e vengono precisate le modalità di emissione dei bandi, prevedendo un unico bando per ciascuna area scientifica, ad esclusione dei programmi di ricerca con fondi esterni (art. 22, comma 4):

“I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita’ di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilita’ di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attivita’ di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione, che puo’ avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attivita’ di ricerca.”

Link: Legge 240/2010

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