Circolare della Funzione Pubblica su concorsi e progressioni di carriera

Con la Nota circolare prot. 11786 del 22 febbraio 2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica torna sulla normativa relativa alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare negli enti pubblici di ricerca (EPR), nonché sui passaggi di livello previsti dal vigente contratto collettivo, sia per il personale tecnico-amministrativo (art. 54 del CCNL), sia per i ricercatori e tecnologi (art. 15 del CCNL). Tale circolare dunque aggiorna il quadro già anticipato dalla precedente circolare della stessa Funzione Pubblica del 18 ottobre 2010.

Dopo aver richiamato, con dovizia di riferimenti normativi, la necessità della pianificazione triennale del fabbisogno di personale, e della relativa sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative operate, il Dipartimento raccomanda alle amministrazioni di presentare un’unica richiesta di autorizzazione a bandire e conseguentemente di evitare le rimodulazioni, e richiama l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali sia del fabbisogno triennale, sia delle richieste di autorizzazione ed eventuali rimodulazioni. Si ricorda, inoltre, che l’autorizzazione è necessaria non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per le assunzioni a più di 5 posti a tempo determinato.

Trattando il caso specifico degli EPR, il Dipartimento della Funziona Pubblica constata che il MIUR non ha ancora provveduto (dopo due anni) ad emanare il decreto ministeriale previsto dal decreto 207/2008 convertito dalla legge 14/2009, che stabilisca le modalità di calcolo con le quali “garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni” senza tenere conto del “maturato economico”.  Nelle more dell’adozione di tale decreto, si suggerisce di non conteggiare le risorse relative all’anno 2012 e di effettuare le stime per gli anni 2010 (per il 100% del turn over) e 2011 (per il 20% del turn over) seguendo i criteri dettati dalle circolari della Funzione Pubblica, comprendendo anche i contratti a tempo determinato su fondi ordinari (ove superiori alle 5 unità), e fornendo l’asseverazione dei dati da parte del collegio dei revisori dei conti.

In merito alle progressioni di carriera per il personale degli enti di ricerca, la circolare precisa che:

  • le progressioni di livello del personale tecnico-amministrativo, con le procedure di cui all’art. 54 del CCNL, sono da ritenersi assimilate a “passaggi interni all’area” e dunque da finanziare con le risorse della contrattazione integrativa, ma che comunque, dato il blocco delle retribuzioni introdotto dai commi 1, 2 e 21 bis dell’art. 9 del decreto legge 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) per il triennio 2011-2013 hanno unicamente effetto giuridico;
  • le progressioni di livello all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo, con le procedure di cui all’art. 15 del CCNL, devono essere finanziate a valere sulle risorse assunzionali, dunque secondo i limiti della legge 133/2008, e previa autorizzazione, “nelle more del rinnovo dei contratti collettivi che dovranno provvedere l’appostamento di apposite risorse”. Dunque:
    • Anche in questo caso occorre tenere conto del blocco delle retribuzioni, e se dunque si intende “attivare” la progressione di livello, essa avrà valore ai soli fini giuridici per il triennio 2011-2013, sebbene “deve essere accantonata la corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali”.
    • “In attesa di un riordino della disciplina”, poiché è previsto l’accesso tramite concorso pubblico nazionale ai livelli II e I, gli EPR sono obbligati “a garantire l’adeguato accesso dall’esterno secondo i principi della giurisprudenza costituzionale in materia di reclutamento da parte delle amministrazioni pubbliche” e quindi a prevedere una riserva non superiore al 50% per i dipendenti.
    • Restando ferme le norme generali in tema di accesso mediante pubblici concorsi, anche per queste procedure vale il regime di autorizzazione e i vincoli dell’art. 66 del DL 112/2008 (legge 133/2008).

In assenza dunque di un “riordino della disciplina”, ovvero dello status e della carriera di ricercatori e tecnologi, che pure il Dipartimento della Funzione Pubblica sembra auspicare ma che necessariamente deve passare attraverso un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e un apposito provvedimento legislativo, sembra ben difficile che gli EPR vorranno utilizzare il prezioso budget di turn over per le progressioni di livello.

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