Il cartellino non è obbligatorio (sentenza Cassazione n. 11025 del 12/5/2006)

Corte di Cassazione – sentenza n. 11025 del 12/5/2006

La sentenza riguarda gli insegnanti, ma il principio affermato è che:

La giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione

Nel caso del contratto del comparto Ricerca, infatti, all’art. 58, leggiamo (i primi tre commi):

Art. 58 – Orario di lavoro

  1. L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
  2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
  3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

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