Corte di Cassazione – sentenza n. 11025 del 12/5/2006
La sentenza riguarda gli insegnanti, ma il principio affermato è che:
La giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione
Nel caso del contratto del comparto Ricerca, infatti, all’art. 58, leggiamo (i primi tre commi):
- L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
- I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
- Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
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Non esiste, evidentemente, nessun obbligo a indicare né il tipo di attività né il luogo ma solo il tempo dell’attività autocertificata