Visto un recente articolo di stampa e le domande che mi sono state poste, vorrei ricordare che in materia di TFR, per i neo-assunti nell’INFN o in generale in una pubblica amministrazione non vale la regola del silenzio assenso, al contrario dei dipendenti privati per i quali è prevista l’iscrizione tacita ad un fondo pensione se entro sei mesi dall’assunzione non si è fatta opportuna comunicazione in merito alla propria scelta di destinazione del TFR al datore di lavoro.
Alla fine dello scorso anno l’ARAN e le organizzazioni sindacali hanno prorogato di cinque anni, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2015, il termine entro il quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono optare per il TFR. Tale opzione è tuttavia un atto volontario (si veda la nota operativa INPDAP n. 11 del 25 maggio 2011).
Occorre anche ricordare che l’opzione (volontaria) per il TFR, è sottoposta alla condizione di aderire contestualmente ad un fondo pensione complementare.
Ricordiamo la differenza tra il trattamento di fine rapporto (TFR), che fino all’emanazione del D.P.C.M. 20/12/1999 era tipico del solo lavoro privato, e il trattamento di fine servizio (TFS) ovvero la vecchia “buona uscita” per il pubblico impiego:
- Il TFR si calcola accantonando annualmente – per l’intero arco dell’attività lavorativa – il 6,91% dello stipendio lordo annuale rivalutato dello 0,75% del tasso d’inflazione ufficiale più un 1,5% fisso (esempio: con un tasso d’inflazione al 3% il TFR viene rivalutato dello 0.75*3%=2,25% + 1,5% fisso, quindi del 3,75%);
- Il TFS equivale ai 13/12 dell’80% dell’ultimo stipendio lordo (negli enti locali e nella sanità si calcola sull’80% della media dell’ultimo anno di stipendio), vale a dire l’86,66% dell’ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio (non solo quelli effettivamente prestati, ma anche quelli riscattati)
Servendoci delle informazioni disponibili sul sito dell’INPDAP vediamo la situazione in virtù della proroga di cui sopra:
- Dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFS (già in servizio al 31 dicembre 2000)
- devono optare per il TFR contestualmente all’adesione a un fondo pensione. Il termine ultimo per l’opzione è al momento il 31 dicembre 2015;
- versano al fondo pensione una quota di TFR, stabilita dalla contrattazione (fino alla misura massima del 2% della retribuzione utile);
- il restante TFR (4,91% della retribuzione utile) viene liquidato direttamente all’interessato alla cessazione dal servizio, insieme al TFS maturato fino al momento dell’adesione e che costituisce il primo accantonamento di TFR.
- Dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFR (assunti dopo il 31 dicembre 2000):
- il TFR maturato fino alla data di adesione viene liquidato direttamente all’interessato alla cessazione dal servizio
- oppure possono optare volontariamente per il fondo pensione
- Dipendenti a tempo determinato in regime di TFR (in servizio al 30 maggio 2000 o assunti successivamente):
- versano al fondo pensione l’intero TFR.
La ragione della proroga sta nel fatto che i fondi pensione complementare non sono decollati in pressoché tutti i comparti del settore pubblico. Vediamo la situazione attuale dei fondi dei diversi comparti:
- E’ già attivo da qualche anno (dal 2005, in pratica) il solo fondo Espero, l’organismo previdenziale del comparto Scuola (con un tasso di adesione, a fine 2010, di poco superiore al 7%).
- Il 14 maggio 2007 nel comparto Enti Locali e Sanità è stato firmato l’accordo istitutivo del fondo Perseo, il quale ha però visto la ratifica dello Statuto solo a dicembre 2010 (e l’atto di “nascita” presso il notaio il 21 dicembre); nei prossimi mesi, dopo aver ottenuto dalla COVIP l’autorizzazione all’esercizio, potrà diventare operativo e cominciare a raccogliere le adesioni
- Il 1 ottobre 2007 è stato firmato l’accordo per il fondo Sirio, per i dipendenti dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, degli Enti pubblici non economici, dell’ENAC e del CNEL, e il relativo accordo per lo Statuto è stato concluso lo scorso 15 febbraio 2011 presso l’ARAN.
Infine, un’ultima precisazione, spero utile: esistono in realtà tre differenti tipologie di previdenza complementare, ma solo la forma dei fondi chiusi prevede il versamento del TFR per i lavoratori del pubblico impiego (come illustrato nella nota operativa INPDAP n. 1 del 14 gennaio 2011):
- Fondi Pensione Chiusi o Negoziali: nascono da contratti o accordi collettivi che individuano l’area dei destinatari, non hanno scopo di lucro e devono garantire la sana e prudente gestione. Gli organismi di gestione e controllo del fondo sono eletti per metà dai lavoratori e per l’altra metà designati dalla parte datoriale. L’adesione a questa tipologia di fondo è volontaria e prevede una contribuzione da parte del datore di lavoro. Esiste una sostanziale differenza tra dipendenti pubblici e il settore privato:
- Il TFR dei dipendenti pubblici non viene investito nei mercati finanziari ma resta nelle casse dell’INPDAP e viene rivalutato in base al rendimento dell’esercizio annuale del Fondo Pensione
- Nei settori privati il TFR viene versato al Fondo Pensione.
- Fondi pensione aperti: istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L’adesione può avvenire in forma collettiva o individuale. E’ possibile versare il TFR per i lavoratori del settore privato, ma non per i lavoratori del pubblico impiego.
- Piani individuali pensionistici: ovvero quelle forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Nuovamente, è possibile versare il TFR solo per i lavoratori del settore privato e non per i lavoratori del pubblico impiego.
Link:
Grazie Paolo!
Spero sia utile… Dovremmo tornare presto sull’argomento, non appena il “nostro” fondo collettivo, Sirio, prenderà effettivamente il via.
Sono molto perplesso:
1. Prima di essere assunto a TI ho fatto una serie di contratti TD alla fine dei quali è stata pagata la liquidazione secondo lo schema dell’art.13 della legge 70/75, detto “Indennità di anzianità”, trattamento distinto e peraltro preferenziale sia al TFS che al TFR. Si parla del periodo 2001-2004, cioè dopo la presunta data di transizione al regime di TFR per le nuove assunzioni.
2. Un paio di volte ho chiesto all’ufficio personale qui a Frascati (che ha girato la domanda all’amministrazione centrale) se fosse ancora così. L’ultima volta che ho chiesto era in aprile 2009 e mi è stato confermato che ancora i contratti si liquadavano con l’indennità di anzianità della L70/75. Non ho potuto avere una spiegazione credibile. Si parlava di “mere questioni di informatizzazione” ma siccome non credo che l’ente puo trascurare la legge dello stato per questioni di informatizzazione ancora irrisolti dopo circa 10 anni, sospetto che il vero motivo è un altro.
3. Non ho chiesto ancora da quel momento, ma le caselle relative a versamenti TFR e TFS sul mio CUD 2011 continuano a essere vuoti, così come sono sempre state durante tutto il mio impiego all’INFN, il che mi fa sospettare fortemente che la transizione a regime di TFR non abbia ancora avuto luogo.
Allora chiedo: Come possibile che la scelta TFR/TFS ci può riguardare se evidentemente l’ente disattende la normativa in merito del TFR/TFS, applicando invece quello della L70/75 (apparentemente al beneficio dei dipendenti, nella mia compresione fragile della situazione.)?
E com’è possibile che nessuno sa dire perché si contiuna a applicare il vecchio regime? (ancora una volta, apparentemente al nostro favore—non mi sto lamentando, ma vorrei transparenza).
Devo concedere la possibilità che ho capito male e in ogno caso l’ultima volta che ho controllato bene era due anni fa, quindi forse qualcosa si è cambiato. Però non credo. Quindi sarebbe importante capire a monte se la questione TFR/TFS ci riguarda affatto, stando le cose così.
Matthew, penso sia dirimente la data esatta del primo contratto a tempo determinato, soprattutto se non c’è stata soluzione di continuità con l’assunzione a tempo indeterminato.
No, Paolo, nel 2009 mi era stato confermato che almeno ai laboratori tutti i contratti erano liquidati secondo lo schema L70/75. Poi il mio primo contratto ha iniziato nel marzo 2001, cioè dopo l’inizio del nuovo regime. Credo che la spiegazione sia una cosa di più ampia respiro.
Aggiornamento:
Ho letto la nota operativa dell’INPDAP e ho trovato il seguente passaggio alla p. 5:
“Quanto finora descritto riguarda i dipendenti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale
a dire il personale cosiddetto contrattualizzato. Il personale pubblico il cui
rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato da norme di legge
(magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari,
personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche, personale delle
Camere del Parlamento e della Segreteria della Presidenza della Repubblica)
non è interessato dalla disciplina introdotta dall’accordo quadro e dal Dpcm.
Per questi dipendenti, pertanto, non c’è stato il passaggio al tfr, continuando a
trovare applicazione la disciplina dei tfs.”
A parte il fatto che il documento dell’INPDAP sembra usare TFS come termine globale che include il trattamento art. 13 L70/75, anche se il TFS per i dipendenti pubblici non soggetti a tale legge è una cosa diversa secondo la mia comprensione—-a parte questo, forse questo potrebbe essere la spiegazione che sto cercando da anni?
Ma se è così, perché le questioni riguardanti il TFR ci interessano se non siamo soggetti a quel tipo di trattamento?
Grazie tanto per le informazioni!
No, penso di no: appunto noi siamo dipendenti di una amministrazione “di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire il personale cosiddetto contrattualizzato”.
Infatti, il nostro stato giuridico è definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e non in forza di una legge (purtroppo).
Hmmm…. se è così allora sono ancora confuso.
Non è che lo stesso legge n.70 del 20/03/1975 — “Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapport di lavoro del personale dipendente” — disciplina il nostro rapporto di lavoro nel senso di cui sopra?
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
Art.1. – Campo di applicazione.
Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai
sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.
NB: L’INFN appare esplicitamente nell’annessa lista di enti regolati della legge.
Per come la vedo io:
1. La legge 335/95 ha esteso il regime del TFR anche al settore del pubblico impiego.
2. L’accordo quadro nazionale del 1999 ha previsto l’applicazione automatica del regime del TFR a tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche “compresi i dipendenti delle Camere di Commercio, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca” assunti a partire dal 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM 20/12/1999, pubblicato sulla G.U. del 15/05/2000).
3. Il DPCM 2 marzo 2001 (pubblicato il 23 maggio 2001) ha prorogato al 1/01/2001 il termine fissato dal DPCM 20/12/99 per l’applicazione automatica del TFR ai nuovi assunti a tempo indeterminato.
Sono tutte norme posteriori alla legge 70/75. Non vedo come si possano ignorare.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001, quindi, l’applicazione del TFR è automatica e l’adesione alla previdenza complementare può avvenire in qualunque momento successivo all’assunzione, prevedendo l’integrale destinazione del TFR maturato ai fondi pensione.
Solo che evidentemente di fatto così non è…
Sono d’accordo con te che la legge sembrerebbe essere esattamente come dici. Ho anche una copia di una presentazione di Deleo del 2004 in cui dice esattamente la stessa cosa. Ma lo stesso Deleo nel 2009 mi ha confermato (tramite l’ufficio personale locale) che ancora i contratti si stavano liquidando nel vecchio modo. E continuo a non vedere versamenti TFR sul CUD. Non credo di essere l’unico. I miei ipotesi di cui sopra sono un tentativo di capire l’apparente incoerenza.
Mettiamolo così: credo sia prioritario *chiarire* la nostra situazione, prima di chiedersi se o meno optare per il TFR o di aderire a un fondo pensione complementare. Io ho provato, più recentemente due anni fa, è la risposta era che almeno per il momento eravamo rimasti con il vecchio sistema.
Caro Matthew, ma tu hai ragione al 100%!
Certo che è prioritario chiarire, anche alla luce del fatto che la manovra di maggio (vedi l’altro commento) ha esteso il regime di TFR anche agli assunti prima del 01/01/2001 (a partire dagli anni di servizio successivi al 2010)
Vale la pena ricordare, inoltre, che il decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 ha DEFINITIVAMENTE abolito tutte le forme di TFS, ivi inclusa l’indennità di anzianità degli enti di ricerca (quella della legge 70/75).
Dal 01/01/2011, “pro rata” (cioè per gli anni a partire dal 2011 e fatto salvo il TFS maturato al 31/12/2010), cambiano le regole per il calcolo e si introduce indistintamente per tutti i lavoratori il trattamento di fine rapporto (TFR) considerato “retribuzione differita”.
Una delle conseguenze, è per es. che il nuovo meccanismo non consente di riscattare utilmente altri periodi. (es. laurea, il servizio militare e la decorrenza giuridica).
Allora, ho qualche informazione in più:
gli enti pubblici di ricerca fanno parte degli enti pubblici non economici, ex “parastato”, per i quali il TFS era versato interamente dall’Ente, senza nessun contributo da parte del lavoratore.
Questa è la ragione per cui non c’è e non c’è mai stata la voce in busta paga.
Anche il calcolo è differente: la base di calcolo è parti al 100% della retribuzione tabellare + 85% dell’indennità integrativa speciale. Questa base, moltiplicata per 13/12 è la quota da moltiplicare per gli anni di servizio.
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sì, ma insomma, conviene farlo o no? 😉