Testo in vigore dal: 22-6-1991
Art. 23.
Contratti a termine
1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all’art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.
2. In relazione a singoli programmi e per l’intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, e’ consentita altresi’ l’assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalita’ dell’ente o istituzione.
3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; e’ abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.
4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovra’ essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell’ente e non potra’ superare il 50% dei finanziamenti stessi.
5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potra’ superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell’ente.
2. In relazione a singoli programmi e per l’intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, e’ consentita altresi’ l’assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalita’ dell’ente o istituzione.
3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; e’ abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.
4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovra’ essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell’ente e non potra’ superare il 50% dei finanziamenti stessi.
5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potra’ superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell’ente.
6. Tale contingente per il C.N.R., l’I.N.F.N., l’I.N.G. e l’O.G.S. si cumula con quello gia’ consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.