8.1000
I RELATORI
APPROVATO
All’articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
“4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a eccezione dell’Invalsi, di cui all’allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell’importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
4-ter.
…”
Conseguentemente
– nell’allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’importo di 4,0 milioni di euro per l’anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
– nell’allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fatta eccezione per l’Invalsi.
ulteriormente modificato:
8.1000/2
APPROVATO
Al comma 4-bis, dopo le parole: “è assicurata” aggiungere le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,”.