L’annuncio del MIUR della pubblicazione del Decreto Ministeriale che consente lo scambio di ricercatori e professori tra Università e Enti Pubblici di Ricerca (EPR) ha destato qualche preoccupazione tra i tecnologi, in particolare tra quelli che lavorano nell’INFN, soprattutto se dedicano parte del loro tempo all’insegnamento universitario (ma non solo loro).
Tale preoccupazione è giustificata e sicuramente nasce da una difficoltà a definire l’identità del tecnologo, che proviene dal fatto che il ruolo del tecnologo degli EPR – sin dalla sua introduzione con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 – ha in realtà accolto professionalità che, anche all’interno dello stesso ente di ricerca, possono risultare abbastanza eterogenee: dal progettista o esperto di una specifica tecnologia (che a livello internazionale verrebbe genericamente etichettato come “engineer“), sia essa informatica, elettronica, meccanica, o di altri ambiti appunto tecnologici, al “professionista” (avvocati, professionisti dell’amministrazione), a chi si occupa di ricerca in ambiti tecnologici o applicata, eccetera. Uno spettro che si ampia ulteriormente se si prende in considerazione tutto l’insieme degli EPR (anche solo quelli vigilati dal MIUR che sono interessati al DM in oggetto).
I ruoli* di ricercatore e tecnologo, così come il DPR 171/1991 li ha disegnati, sono quasi del tutto paralleli, dal punto di vista del reclutamento ed evoluzione della carriera, con alcune (piccole) differenziazioni nella (scarna) definizione dei rispettivi stati giuridici**, differenziazioni che in qualche caso sono riprese dagli Statuti degli enti, nell’esercizio della loro autonomia. Ad esempio, è più nella prassi e nelle norme stabilite dagli Enti (nella loro autonomia statutaria e regolamentare) la differenziazione che vuole il ricercatore con il Ph.D. e il tecnologo senza, ma questo non impedisce ai tecnologi degli EPR di essere titolari di fondi di ricerca e di assumere responsabilità scientifiche.
E’ evidente che già in quella sera di novembre del 1990 (nella quale venne firmato con le organizzazioni sindacali il contratto collettivo che verrà dal Governo “trasfuso” nel DPR 171/191) i professori Luigi Rossi Bernardi e il compianto Nicola Cabibbo, tra gli altri Presidenti, così come il Ministro, il prof. Antonio Ruberti, avevano in mente dei ruoli assolutamenti paralleli a quelli dei ricercatori e professori universitari.
Tuttavia, se le strade dei ricercatore degli EPR e del ricercatore/professore universitario si sono allontanate restando, in qualche modo parallele, quelle del tecnologo e della figura più vicina nell’Università, ovvero il tecnico laureato, erano e sono rimaste divaricate, tanto che coloro che, nelle università, svolgono – di fatto – attività di ricerca e anche didattiche, essendo inquadrati nel ruolo dei tecnici, guardano agli Enti (su questo) come un modello e chiedono (da anni), l’istituzione della parallela figura del “tecnologo universitario”, che possa assumere la titolarità di progetti di ricerca e svolgere compiti didattici.
E’ questa mancanza, dunque, di un parallelo ruolo nelle università, ad aver determinato la mancanza del tecnologo nella previsione di “interscambio” completo prevista dal Decreto Ministeriale, non certo una minore considerazione dei tecnologi degli EPR rispetto ai ricercatori (a mio parere, non sono nessuno per farmi interprete del Ministro o dei Presidenti degli EPR che hanno con il Ministro collaborato nella sede della “Consulta dei Presidenti”, ma credo che questo sia il sentimento diffuso nella comunità della Ricerca).
Certo, sarebbe necessario porre rimedio a questa ed altre asimmetrie, per arrivare a un sistema Università-EPR realmente integrato, per esempio istituendo dei ruoli di “Docente”, “Ricercatore” e “Tecnologo”, che cristallizzi l’aspetto preponderante della professionalità di ciascuno indipendentemente dall’istituzione in cui il singolo è incardinato. Questo consentirebbe di svolgere i propri compiti di volta in volta presso l’istituzione più consona (l’Università piuttosto che l’Ente di riferimento) a seconda di quello che è l’attività tra le tre principali: ricerca, didattica, terza missione . Tutto ciò premesso, non possiamo però dimenticare tre semplici, ma importanti, elementi positivi introdotti dall’interscambio, così come è stato introdotto:
– Questo DM nulla cambia rispetto alla possibilità di chi abbia i requisiti – ricercatore o tecnologo che sia – di accedere alla docenza universitaria (ai sensi dell’art. 23 della “legge Gelmini”, L. 240/2010);
– Il riconoscimento (eventuale, sulla base delle convenzioni che verranno sottoscritte) dell’elettorato attivo per i ricercatori degli EPR “scambiati” e la possibilità di essere “scaricati” dei compiti didattici per i professori “scambiati”, è una novità positiva, che va nella direzione di diminuire le distanze tra gli enti di ricerca e le università, come sottolineato dal Ministro Profumo, dai presidenti degli EPR e dal presidente della CRUI, Mancini;
– La possibilità di applicare queste norme anche alle istituzioni straniere, consentendo l’istituto – comune in molti Paesi – del “double appointment” è una spinta concreta all’internazionalizzazione del nostro sistema della Ricerca.
____________________________
* DPR 171/91
PROFILI PROFESSIONALI
I livello professionale – DIRIGENTE DI RICERCA.
Capacita’ acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare
autonomamente avanzamenti di particolare originalita’, significato e
valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.
Modalita’ di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si
prescinde dai limiti di eta’ previsti dalla vigente normativa.
II livello professionale – PRIMO RICERCATORE.
Capacita’ acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel
determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze
nel settore preminente di attivita’.
Modalita’ di accesso:
concorso pubblico nazionale per titoli ed esame;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
eta’ non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale
in servizio;
conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
III livello professionale – RICERCATORE.
Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare
avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.
Modalita’ di accesso:
concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attivita’ di
ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o
da altri canali equivalenti di formazione;
conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
I livello professionale – DIRIGENTE TECNOLOGO.
Capacita’ acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di
progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita’
tecnologiche e/o professionali di particolare complessita’ e/o di
coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-
scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in
settori in cui e’ richiesto l’espletamento di attivita’
professionali.
Modalita’ di accesso:
concorso pubblico nazionale per titoli ed esame, si prescinde dai
limiti di eta’ previsti dalla vigente normativa;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo ove richiesto
per le funzioni da svolgere;
almeno 12 anni di specifica esperienza professionale;
conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
II livello professionale – PRIMO TECNOLOGO.
Capacita’ acquisita di svolgere autonomamente funzioni di
progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all’attivita’
tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini
competenze tecniche, anche in settori in cui e’ richiesto
l’espletamento di attivita’ professionali.
Modalita’ di accesso:
concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo ove richiesto
per le funzioni da svolgere;
almeno 8 anni di specifica esperienza professionale;
eta’ non superiore a 45 anni, salvo che per il personale in servizio;
conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
III livello professionale – TECNOLOGO.
Capacita’ acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di
collaborazione tecnica correlata ad attivita’ tecnologiche e/o di
svolgere attivita’ professionale nelle strutture dell’Ente e di
svolgere compiti di revisioni di analisi.
Modalita’ di accesso:
concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo, ove
richiesto, per le funzioni da svolgere;
conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
Dirigenza amministrativa
Al dirigente amministrativo sono conferiti, in rapporto alla
struttura cui e’ preposto od ai compiti di staff assegnatigli,
autonomia organizzativa e poteri gestionali, con assunzione di
dirette ed effettive responsabilita’.
Il dirigente generale – I livello, deve altresi’ garantire il
coordinamento delle strutture gerarchicamente dipendenti in base a
quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Ente, nonche’
l’osservanza degli indirizzi programmatici prefissati dai competenti
Organi di gestione dell’Ente stesso.
**Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio, ossia le norme relative all’assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio. Il rapporto di lavoro del personale degli EPR, come tutti i dipendenti pubblici in regime “privatistico”, è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.