Importanti novità in tema di assunzioni pubbliche:
Art. 4, comma 6
6. Gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Inoltre, l’art. 10 modifica in diversi punti il testo unico del pubblico impiego, D.lgs. 165/2001.
Le misure relative agli enti di ricerca sarebbero state accantonate e differite a un prossimo decreto-legge
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