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Secondo quali modalità si svolgeranno gliesuberi della pubblica amministrazione, dopo la cura della spending review e, soprattutto, l’ultimo decreto sui precari? Far quadrare lariforma Fornero con le esigenze di riordino della PA è certamente un’impresa complicata, vediamo, allora quali sono le principali disposizioni che il governo ha inserito nell’ultimo testo dedicato all’universo del settore pubblico.
In primis, ormai vige la certezza assoluta che, al raggiungimento dei 65 anni anagrafici, debba scattare, per il dipendente, l’uscita dal lavoro automatica. La previsione è contenuta all’articolo 2 del decreto “Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale” e precisamente al comma 4 laddove si introduce il principio secondo cui “il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente”.
Decade così il pronunciamento del Tar, secondo cui gli unici dipendenti della pubblica amministrazione che avrebbero potuto accedere alla pensione secondo i vecchi schemi pre Fornero, fossero solo quelli con alle spalle almeno 40 anni di contributi. Oltre a ciò, il tribunale amministrativo aveva anche sancito la possibilità per il dipendente di restare in servizio fino a 66 anni, ossia susseguente all’innalzamento previsto dal 2012.
Ci sono, poi, altre fattispecie che prevedono la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro, in particolare per chi, al momento del raggiungimento del 40esimo anno di contributi, potrà ricorrere allo scioglimento unilaterale del rapporto lavorativo, sempre che il soggetto in questione abbia previsto questa via d’uscita.
Riguardo, invece, la famosa quota 96, che vede interessate diverse categorie, in particolare afferenti al mondo della scuola, viene introdotto il criterio secondo cui i 60 anni di età e i 35 di contributi – accoppiata classica che consente il riconoscimento della quota – permettano la conclusione del rapporto entro i termini in cui la cifra contributiva può essere perfezionata.
Vi sono, infine, le donne nate prima del 1950 con almeno 20 anni di contributi, che potranno accedere alla pensione non appena avranno spento le 65 candeline.