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Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014".
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 18, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".
3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le
Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma
8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30
giugno 2014.".
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione
amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del
capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relative al progetto bandiera
denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della
ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, e' prorogato di un
anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse.
Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del
bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro
18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi
anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita'
statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro
22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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