Stato giuridico dei ricercatori: la posizione dell’ANVUR

dal documento ANVUR presentato alla VII commissione Senato:

Lo status giuridico dei ricercatori e il sistema nazionale della ricerca

Attualmente il settore della ricerca pubblica non universitaria è delimitato dall’applicazione del contratto della ricerca; ma non si deve immaginare che questo trovi applicazione omogenea, sulla base delle finalità degli enti e qualificazione del personale. Si mettono in realtà insieme soggetti (personale) e enti con un livello di eterogeneità elevato, includendo in questo perimetro anche strutture e personale che poco hanno a che vedere con la ricerca, intesa come produzione originale di conoscenza.

Il settore pubblico si caratterizza per l’impiego prevalente di competenze amministrative, con scarsissima presenza di competenze tecniche. L’ente di ricerca è stato quindi spesso utilizzato in passato per costruire strutture di sostegno tecnico alle amministrazioni. In alcuni casi è evidente che non di veri enti di ricerca si tratta ma di enti strumentali, che sarebbe meglio inquadrare come agenzie, con personale altamente qualificato ma che non svolge una vera e propria attività di ricerca. Questo è vero anche nel perimetro ristretto degli enti vigilati dal MIUR. In alcuni casi ciò è reso evidente dallo scarto tra spesa in ricerca e finanziamenti totali, dove la spesa in ricerca può risultare una quota molto modesta del bilancio complessivo. In altri casi è reso evidente dalla presenza limitata o totale assenza degli enti nelle banche dati internazionali relative alle pubblicazioni scientifiche. A titolo di esempio, attualmente dipendenti di enti strumentali, che non hanno tra i loro compiti nessuna attività veramente di ricerca ma si limitano a consulenze tecniche e reportistica o produzione standardizzata di dati statistici, hanno uno status del tutto equivalente a quello di un ricercatore INFN impegnato al CERN nella ricerca fondamentale. Mentre il secondo svolge un’attività di ricerca del tutto assimilabile alla ricerca accademica di base, il primo svolge un’attività di carattere tecnico che attinge dalla ricerca accademica ma a cui ha scarsa possibilità di dare un contributo, ed è quindi difficilmente classificabile anche come ricerca applicata. Di questo occorre tener conto nell’immaginare la mobilità tra enti e tra enti e università.

Ciò detto è assolutamente necessario garantire l’interazione tra università ed enti di ricerca. Alcune scelte gestionali del passato hanno ridotto il grado di apertura di alcuni enti, prosciugandone alla fonte le possibilità di confronto e di attingere alle forze giovani che comunque nell’università, tra mille difficoltà, ancora sono presenti.

Da questo punto di vista un ruolo centrale possono avere i dottorati, ma anche le possibilità di mobilità almeno temporanea tra enti e università. Ma a questo fine non si tratta di costituire dei dottorati all’interno degli enti, ma di far partecipare gli enti in dottorati che comunque devono avere come fulcro l’università. Per quanto attiene la mobilità dei ricercatori occorre tener conto degli ostacoli formali dettati dalla differenza di inquadramento giuridico e quelli sostanziali dovuti alla eterogeneità tra gli enti sopra richiamata, che attualmente costituiscono un serio ostacolo. Il sistema universitario si è mosso nella direzione di eliminare una figura innaturale per l’università come quella del ricercatore senza obblighi didattici, sostituita dalla figura del ricercatore a tempo determinato con compiti didattici e di ricerca. Occorre verificare come e a che livello lo scambio tra enti e università sia più proficuo e in che forma: collaborazioni temporanee? Mobilità? Scambi di figure senior o junior? O entrambe?. Forse parte del problema potrebbe essere affrontato a partire dalla costruzione di progetti congiunti e strutture di ricerca congiunte.

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