Decreto lavoro: per i contratti di ricerca il limite sarà dato dalla durata del progetto

Con 158 voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto l’Assemblea, nella seduta di mercoledì 7 maggio, ha dato il via libera al maxiemendamento governativo, interamente sostitutivo del ddl n. 1464, di conversione del decreto-legge n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo torna ora all’esame della Camera.

b-octies) all’articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”;

 

Art. 1. 
                       Apposizione del termine 
 
  01. Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 
  1. E' consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla  durata  del
contratto di lavoro subordinato ((di durata non superiore a trentasei
mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra  un  datore  di
lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque
tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo  determinato,
sia  nell'ambito  di  un  contratto  di  somministrazione   a   tempo
determinato ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 10, comma 7,  il  numero  complessivo  di  rapporti  di
lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi  del  presente
articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento  dell'organico
complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti  e'
sempre  possibile  stipulare  un  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato.))

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