Fonte: Quotidiano Sanità
IL TESTO E LA RELAZIONE
Di seguito, l’art. 16, comma 8
Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, è assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni centrali.
quali sono le “… le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”?
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta
facolta’ ad assumere e’ fissata nella misura del 60 per cento
nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.