Riformare il «pre-ruolo» per i ricercatori: ce lo chiede l’Europa!

Fonte: Scuola 24

di Antonio Bonatesta*
Horizon 2020 è il programma dedicato dall’Unione Europea a innovazione e ricerca nel settennato 2013-2020. Secondo i dati resi disponibili dall’European Research Ranking, nel corso del suo primo anno (2014), i finanziamenti concessi all’Italia ammontano a circa 357 milioni di euro, per un totale di quasi 600 progetti che si sono avvalsi anche del lavoro degli assegnisti di ricerca, figure disciplinate dall’art. 22 della legge 240/2010 (legge Gelmini).
La Commissione europea però, come indicato a ottobre 2015 nell’Annotated model grant agreement (Amga), ritiene inammissibile l’utilizzo di tali figure (così come dei co.co.co. e co.co.pro.) all’interno dei progetti di ricerca finanziati per l’Italia da Horizon 2020 .
La decisione di considerare «non rendicontabili» gli assegnisti da parte degli uffici legali della Commissione si basa sul fatto che gli assegni di ricerca, nella legislazione italiana, vengono trattati come contratti di lavoro parasubordinato, con una retribuzione basata sui risultati e non sulle ore lavorate, come invece esigerebbero le regole di rendicontazione di Horizon 2020. L’unico escamotage per riuscire ad ammettere gli assegni di ricerca nei progetti europei consisterebbe nell’inquadrarli come costi per l’affidamento di un servizio esterno (subcontract), soluzione che però incontra altri ostacoli sul versante della normativa del codice degli appalti.
E qui viene il bello. L’Agenzia per la promozione della ricerca europea (Apre) e il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (Codau Gdl), in risposta alla decisione della Commissione, sostengono che in realtà gli assegni siano assimilabili ai contratti di lavoro subordinato per la sussistenza di tre requisiti: continuità della prestazione, coordinazione nelle finalità perseguite dal committente e personalità. In sostanza, l’Apre e il Codau risultano in netto contrasto con le posizioni assunte dal ministero del Lavoro e dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – il Miur ha poi ritrattato questa posizione con un post su Facebook del sottosegretario Faraone -, per i quali l’assegno è un contratto parasubordinato di formazione studentesca che non costituisce titolo riconosciuto per il proseguimento della carriera accademica. Su tali discutibili basi, come è noto, il ministro Poletti ha spinto fuori dal confine delle tutele sociali gli assegnisti di ricerca – al pari di dottorandi e borsisti – escludendoli dalla fruizione della indennità di disoccupazione Dis-coll.
Ciò che emerge in maniera chiara da questa vicenda, dunque, è la necessità per l’Italia di arrivare con urgenza a una riforma – e semplificazione – delle figure pre-ruolo, in considerazione dell’eccessiva frammentazione di figure contrattuali e della palese inadeguatezza dell’assegno di ricerca. Mentre nei prossimi anni il 92% degli assegnisti sarà destinato all’espulsione dal sistema accademico, il contratto con cui questi giovani ricercatori prestano servizio in università impedisce loro l’accesso al sistema di tenure-track (ovvero alle posizioni Rtdb), a forme di tutela sociale e ai finanziamenti europei. Difficile fare peggio, indubbiamente.
Come primo passo verso la riforma del pre-ruolo chiediamo che riprenda in Senato la discussione sul Ddl 1873 “Modifica all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato” (il cosiddetto “Ddl Pagliari”), tenendo conto delle proposte formulate in questi mesi da associazioni, sindacati e movimenti universitari.
È tempo di riformare il pre-ruolo in Italia. Ce lo chiede anche l’Europa.

*Segretario nazionale Adi – Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani

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