Regolamento nuova abilitazione scientifica nazionale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Decreto in formato PDF

Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma  dell'articolo  16  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240. (16G00106) 

(GU n.130 del 6-6-2016)

 

 Vigente al: 21-6-2016

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante  norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita' di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per  incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario, ed in particolare l'articolo 16, cosi' come modificato
dall'articolo 14, comma  3-bis,  lettera  b),  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2015; 
  Udito  il  parere  reso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
  a) per  «Ministro»  e  «Ministero»,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni; 
  c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di  prima
fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di  cui
all'articolo 16, comma 1, della legge; 
  e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori
scientifico-disciplinari»,  i  settori  concorsuali,  i  macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui  all'articolo
15, comma 1, della legge; 
  f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18,  di  riordino  del
Consiglio universitario nazionale; 
  g) per «criteri», gli elementi  di  giudizio  suscettibili  di  una
valutazione di carattere qualitativo; 
  h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono  suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati  mediante  il
risultato di una misura; 
  i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante  i  quali  e'
resa  possibile  la  quantificazione  e  quindi  la  misurazione  dei
parametri; 
  l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di  un  indicatore
cui  corrisponde  un  adeguato  grado  di  impatto  della  produzione
scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo; 
  m)  per  «commissione»,  la  commissione  nazionale  di  professori
ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge; 
  n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale; 
  o)  per  «CRUI»,  la  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
italiane; 
  p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del  sistema
universitario e della ricerca. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  procedure   per   il
conseguimento   dell'abilitazione   attestante   la    qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per  l'accesso  alla
prima e alla seconda fascia dei professori universitari. 
                               Art. 3 
 
 
                 Abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. Con decreto del competente  direttore  generale  del  Ministero,
adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono  avviate,  per
ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda
fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione.  Le  domande  dei   candidati   sono   presentate,
unitamente  alla  relativa  documentazione  e  secondo  le  modalita'
indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno. 
  2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'   sui   siti   del   Ministero,
dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. 
  3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di  cui
agli articoli  18  e  24,  commi  5  e  6,  della  legge,  la  durata
dell'abilitazione e' di sei anni dalla pubblicazione  dei  risultati.
Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24,  comma  6,  della
legge   possono   essere   disposte,   nei   limiti   della    durata
dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017. 
  4.  Il  mancato   conseguimento   dell'abilitazione   comporta   la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo  stesso  settore  e
per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei  dodici
mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso  di
conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione  di  una
nuova domanda, per lo stesso settore e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. 
  5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni  scientifiche  e
dal  relativo  elenco,  sono  presentate   al   Ministero   per   via
esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di  cui
all'articolo 7, comma 5.  Nella  redazione  del  predetto  elenco  il
candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di
proprieta' intellettuale. L'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni
di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero nella parte
appositamente  riservata   alle   procedure   di   abilitazione.   La
consultazione delle pubblicazioni soggette a  diritti  di  proprieta'
intellettuale, da parte dei commissari e degli  esperti  revisori  di
cui all'articolo 8, comma 6, avviene  nel  rispetto  della  normativa
vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 
                               Art. 4 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. Il Ministro, con proprio decreto,  in  attuazione  dell'articolo
16, comma 3, lettere a), b) e c),  della  legge,  sentiti  il  CUN  e
l'ANVUR, definisce: 
  a) i criteri,  parametri  e  indicatori  di  attivita'  scientifica
differenziati  per  funzioni  e  per  settore  concorsuale,   tenendo
presente la specificita'  dei  settori  concorsuali,  ai  fini  della
valutazione dei candidati; 
  b)  il  numero  massimo  di  pubblicazioni,  che  non  puo'  essere
inferiore a dieci, distinto per fascia e per area  disciplinare,  che
ciascun candidato puo' presentare ai  fini  della  valutazione  nella
procedura di abilitazione; 
  c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi
indicatori, nonche' la loro rilevanza  ai  fini  dell'attribuzione  o
meno dell'abilitazione da parte della commissione; 
  d) le modalita' di accertamento della coerenza dei  criteri  e  dei
parametri di qualificazione scientifica  degli  aspiranti  commissari
con   quelli   richiesti   per   la   valutazione    dei    candidati
all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. 
  2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti,  sulla  base
di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN,  i  valori-soglia  degli
indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. 
  3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque  anni  si
procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri,  dei
parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi  1  e
2. La revisione o l'adeguamento  degli  stessi  e'  disposta  con  la
medesima procedura adottata per la loro definizione. 
                               Art. 5 
 
 
                        Sedi delle procedure 
 
  1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si  svolgono
presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per
ciascun settore concorsuale,  nell'ambito  di  una  lista  di  quelle
aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione  e
dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata  dal
Ministero, sentita la CRUI, e  aggiornata  ogni  due  anni.  La  sede
sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata  nel  decreto  di  cui
all'articolo  3,  comma  1.  Il  competente  direttore  generale  del
Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con
il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede. 
  2. Le universita' individuate ai sensi del comma  1  assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,
un  responsabile  del  procedimento  che  ne  assicura  il   regolare
svolgimento nel rispetto della normativa  vigente,  ivi  comprese  le
forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative  alle
fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 
  4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono
posti  a  carico  dell'ateneo  ove  si  espleta  la   procedura   per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  e  del  contributo
annuo   attribuito   alle   universita'   non   statali    legalmente
riconosciute. 
                               Art. 6 
 
 
Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di  professore
             universitario di prima e di seconda fascia 
 
  1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3,  comma
1,  con  decreto  adottato  dal  competente  direttore  generale  del
Ministero  pubblicato  sul  sito  del  Ministero,   e'   avviato   il
procedimento preordinato alla  formazione,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e  con  oneri  a  carico  delle
disponibilita'  di  bilancio  degli  atenei,   di   una   commissione
nazionale, con mandato biennale,  per  ciascun  settore  concorsuale,
composta da  cinque  membri.  Nel  terzo  semestre  di  durata  della
commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita'  di  cui
al periodo precedente, il procedimento per la formazione della  nuova
commissione di durata biennale. 
  2.  I  componenti  delle  commissioni  sono  individuati   mediante
sorteggio all'interno di  una  lista  composta  per  ciascun  settore
concorsuale  dai  nominativi  dei  professori  ordinari  del  settore
concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda  per  esservi
inclusi. Ai membri delle commissioni non sono  corrisposti  compensi,
emolumenti ed indennita'. 
  3. Gli aspiranti commissari,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la  domanda  al
Ministero esclusivamente tramite procedura  telematica,  validata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva
valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge  e  allegando
il  curriculum  e  la  documentazione  concernente   la   complessiva
attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento  all'ultimo
quinquennio.  Possono  candidarsi  all'inserimento  nella   lista   i
professori ordinari in servizio nelle universita' italiane. 
  4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri  e
indicatori di qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di
quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1,
per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
  5. L'accertamento della qualificazione degli  aspiranti  commissari
e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale  nell'ambito
delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio  2010,  n.  76,  e  nell'ambito  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via  telematica
il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
  6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui
al comma 2 e' inferiore a dieci, si provvede  all'integrazione  della
stessa, fino a raggiungere il  predetto  numero,  mediante  sorteggio
degli   altri   aspiranti   commissari   appartenenti   al   medesimo
macrosettore concorsuale  che,  all'atto  della  presentazione  della
domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la  disponibilita'  a
fare parte di commissioni relative a settori concorsuali  diversi  da
quello indicato. Se il sorteggio  effettuato  ai  sensi  del  periodo
precedente non consente comunque di raggiungere il  numero  di  dieci
unita' occorrente  per  la  formazione  della  lista,  la  stessa  e'
integrata fino a raggiungere il predetto  numero  mediante  sorteggio
dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale,  ovvero,
se  necessario,  al  macrosettore  concorsuale,  che  non   si   sono
candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle  unita'
disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente  per  formare  la
lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo
e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti  agli
aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo  livello  di
qualificazione  scientifica  accertata  ai  sensi  del  comma  5.  Il
sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista
cosi' integrata. 
  7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte  piu'
di un commissario in  servizio  presso  la  medesima  universita'.  I
professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita'
di cui all'articolo 6, comma 11,  della  legge  sono  considerati  in
servizio presso  l'universita'  di  destinazione  se  la  convenzione
prevede  un  regime  di  impegno  del  100  per  cento  presso   tale
universita'. I professori ordinari che beneficiano delle  convenzioni
tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo  55,
comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici
di ricerca sono  considerati  in  servizio  presso  l'universita'  di
appartenenza. I commissari non possono fare parte  contemporaneamente
di piu' di una commissione. I commissari non possono far  parte,  per
tre anni  dalla  conclusione  del  mandato,  di  commissioni  per  il
conferimento   dell'abilitazione   relative   a   qualunque   settore
concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui
i commissari siano stati nominati per l'esecuzione  di  provvedimenti
giurisdizionali. 
  8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i  professori
ordinari gia' in quiescenza anche se titolari dei  contratti  di  cui
all'articolo 1, comma 12,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230.
Continuano a fare parte delle commissioni i professori  ordinari  che
sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata  in  carica
della commissione. 
  9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista  di  cui  al
comma 2 garantisce all'interno della  commissione  la  rappresentanza
fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari
e la partecipazione di almeno  un  commissario  per  ciascun  settore
scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel  settore  concorsuale,  al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari. 
  10. Per  la  formazione  di  ciascuna  commissione,  il  competente
direttore generale del  Ministero  definisce,  anche  avvalendosi  di
procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi  nella  lista
di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai  commi  3,
4, 5, 6, 7 e 8. 
  11. I commissari possono  chiedere  al  proprio  ateneo  di  essere
parzialmente esentati  dalla  ordinaria  attivita'  didattica,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  12. Le dimissioni da componente della commissione per  sopravvenuti
impedimenti devono essere adeguatamente  motivate.  Le  stesse  hanno
effetto  a  decorrere   dall'adozione   dell'eventuale   decreto   di
accettazione  da  parte  del  competente   direttore   generale   del
Ministero. 
  13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata  con  decreto  del
competente direttore generale del Ministero e  resta  in  carica  due
anni. 
  14. Il decreto  di  nomina  delle  commissioni  e  le  liste  degli
aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero. 
                               Art. 7 
 
 
                       Operazioni di sorteggio 
 
  1. Formata la lista secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7  e  8,  i  componenti  della  commissione  per
l'abilitazione  sono  sorteggiati  mediante  lo   svolgimento   delle
seguenti operazioni: 
  a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di  tutti
i componenti della lista; 
  b) attribuzione a ciascuno dei predetti  componenti  di  un  numero
d'ordine; in caso di  omonimia  l'ordine  di  priorita'  e'  definito
partendo dal candidato con la minore eta' anagrafica. 
  2. Al fine di  assicurare  il  rispetto  della  condizione  di  cui
all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo  le  modalita'  previste
dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario  per  ciascuno
dei  settori   scientifico-disciplinari,   ricompresi   nel   settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci  professori  ordinari.
Qualora  il   numero   dei   settori   scientifico-disciplinari   cui
afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a  cinque,
si procede al sorteggio di un commissario  per  ciascuno  dei  cinque
settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di  professori
ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti,  al
sorteggio  preliminare  dei   settori   scientifico-disciplinari   da
rappresentare  in  commissione.  Qualora  il   numero   dei   settori
scientifico-disciplinari  cui  afferiscono  almeno  dieci  professori
ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio  di
un componente per ciascuno di tali settori  scientifico-disciplinari;
i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti  i
settori  scientifico-disciplinari  in  proporzione   al   numero   di
professori    ordinari     appartenenti     a     ciascun     settore
scientifico-disciplinare,   tenendo   conto    del    principio    di
proporzionalita'  e  della  rappresentanza  gia'   assicurato   nella
procedura indicata nel presente periodo e procedendo,  a  parita'  di
numero  di  afferenti,   al   preliminare   sorteggio   dei   settori
scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i  settori
scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore  concorsuale
afferiscano  meno  di  dieci  professori  ordinari,  si  procede   al
sorteggio  di  un  commissario  per  ciascuno  dei   cinque   settori
scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari
afferenti  procedendo,  a  parita'  di  numero   di   afferenti,   al
preliminare  sorteggio  dei   settori   scientifico-disciplinari   da
rappresentare in commissione. Qualora  la  consistenza  numerica  dei
settori  scientifico-disciplinari,  ovvero  dei  professori  ordinari
presenti in lista  o  dei  professori  ordinari  che  afferiscono  ai
settori scientifico-disciplinari non  consenta  la  formazione  della
commissione  secondo  quanto  indicato  ai  periodi  precedenti,   la
commissione  e'  completata  a  seguito  di  sorteggio  dei  restanti
commissari  tra  tutti  i  professori  ordinari  presenti  in   lista
inserendo  in  commissione  un   componente   per   ciascun   settore
scientifico-disciplinare  cui  afferiscono  almeno  dieci  professori
ordinari,    ove     presente,     e     partendo     dal     settore
scientifico-disciplinare  cui  afferiscono  il  maggior   numero   di
professori ordinari. Tale  fase  e'  eventualmente  ripetuta  fino  a
completamento della commissione. 
  3. I commissari sorteggiati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,  quali
componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una  sola  di
esse  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dei  risultati  del
sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero.  Nel  caso  di
mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la
commissione di appartenenza e' individuata mediante  sorteggio  e  si
procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle
altre commissioni. 
  4. In tutti i casi in cui occorre  sostituire  un  commissario,  si
procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente
articolo,  procedendo  preliminarmente  alle   verifiche   di   stato
giuridico  dei  professori  ordinari   inseriti   nella   lista   dei
sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine  dei  lavori  della
commissione per il tempo necessario  alla  sostituzione.  Sono  fatti
salvi i criteri per l'espletamento delle  procedure  di  abilitazione
adottati dalla commissione ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1.  Le
valutazioni ancora  in  corso  all'atto  della  sostituzione  possono
essere convalidate dal commissario  subentrante  entro  venti  giorni
dalla nomina. 
  5.  Il  sorteggio   avviene   tramite   procedure   informatizzate,
preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non  piu'
di cinque membri, che opera a titolo  gratuito  ed  e'  nominato  con
decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato
dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN. 
  6. Dall'ultima data utile per la  presentazione  della  domanda  ai
sensi dell'articolo 8, comma 3,  decorre  per  ciascun  candidato  il
termine di venti giorni per la proposizione di eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono  inammissibili
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  In  caso  di  accoglimento
dell'istanza, si procede secondo le modalita' di cui al comma 4  alla
sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione
della domanda del candidato ricusante. 
                               Art. 8 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
  1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si
espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione,  elegge
tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella  stessa
riunione,  la  commissione,  prima  di  accedere  alle  domande   dei
candidati, definisce le  modalita'  organizzative  e  di  valutazione
delle pubblicazioni scientifiche  e  dei  titoli  per  l'espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte per fascia,  nei  limiti  e
secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4,  comma  1.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di  due
giorni  al  Responsabile  del  procedimento  individuato   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 3, il quale ne  assicura  la  pubblicita'  sul
sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per  tutta
la durata dei lavori. 
  2.  Le  commissioni  accedono  per  via  telematica  alle  domande,
all'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,  nonche'
alla relativa documentazione, presentati ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 5. Per garantire la riservatezza dei  dati,  l'accesso  avviene
tramite codici di accesso attribuiti e  comunicati  dal  Ministero  a
ciascuno dei commissari. 
  3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna  domanda  nel
termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza  del  quadrimestre  nel
corso del quale e' stata presentata la candidatura. 
  4. Entro venti giorni dalla  scadenza  di  ciascun  quadrimestre  e
tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella  domanda,  sono
calcolati  i  valori  dei  parametri  dell'attivita'  scientifica  di
ciascuno dei candidati che hanno presentato  domanda  nel  corso  del
quadrimestre. I medesimi valori sono  comunicati  telematicamente  al
singolo candidato. I candidati possono ritirare la  domanda  entro  i
successivi dieci giorni. 
  5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della
facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La facolta' e' esercitata su proposta di uno  o  piu'  commissari,  a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il  parere  e'
obbligatorio  nel  caso  di  candidati  afferenti   ad   un   settore
scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore  concorsuale
oggetto della procedura non e' rappresentato nella commissione. 
  6. La commissione formula  la  valutazione  con  motivato  giudizio
espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori  differenziati
per  funzioni  e  per  settore   concorsuale,   definiti   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche  presentati  da  ciascun  candidato,
previa  sintetica  descrizione  del   contributo   individuale   alle
attivita' di ricerca  e  sviluppo  svolte.  Nell'ipotesi  in  cui  il
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che  il  possesso  di
adeguati  indicatori   dell'attivita'   scientifica   dei   candidati
costituisca    condizione    necessaria    per    il    conseguimento
dell'abilitazione,  la  commissione  puo'  motivare  il  diniego   di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6  e'  adeguatamente
motivato. La commissione  attribuisce  l'abilitazione  a  maggioranza
assoluta dei componenti. 
  7. Se la commissione  non  ha  concluso  le  valutazioni  entro  la
scadenza del termine di cui  al  comma  3,  il  competente  direttore
generale del Ministero  avvia  la  procedura  di  sostituzione  della
commissione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio  degli
atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi  restando  gli
atti compiuti ai sensi dell'articolo 6,  assegnando  un  termine  non
superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della
nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,
fare salvi con atto motivato  gli  atti  compiuti  dalla  commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di  valutazione  dei
candidati,  e'  facolta'  degli  stessi  di   ritirare   la   propria
candidatura  nei  dieci  giorni  successivi  alla  pubblicazione  dei
medesimi criteri. 
  8. La commissione si  avvale  di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,  ove
acquisiti,  e  le  eventuali  espressioni   di   dissenso   da   essi
costituiscono parte integrante e necessaria dei  verbali.  I  verbali
redatti e  sottoscritti  dalla  commissione  sono  trasmessi  tramite
procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo  da
consentirne la  pubblicazione  entro  i  successivi  venti  giorni  e
comunque non oltre il  termine  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,
lettera e), primo periodo, della legge. 
  9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati
sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi
nominativi dei candidati abilitati  per  settore  concorsuale  e  per
fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per  l'intera  durata
dell'abilitazione. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo  4,
comma 2, e' adottato  entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e  il  decreto  di
cui all'articolo 6,  comma  1,  e'  adottato  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2. Il possesso del requisito  della  positiva  valutazione  di  cui
all'articolo 6, comma 7, della legge  ai  fini  della  candidatura  a
componente delle commissioni non e' richiesto per  il  primo  biennio
delle procedure avviate  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
presente regolamento. 
  3. Il presente regolamento sostituisce il  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le
cui disposizioni continuano ad applicarsi  alle  procedure  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, n. 2073 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.