VISTO
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CONSIDERATO che, anche in esito agli ulteriori approfondimenti tecnici richiesti all’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, si ritiene opportuno stabilire valori-soglia degli indicatori e procedure di calcolo degli stessi che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120:
- – individuino valori-soglia complessivamente più elevati per gli aspiranti commissari rispetto ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
- – assicurino la certezza, la trasparenza e l’uniformità delle regole di calcolo degli indicatori di valutazione dell’impatto della produzione scientifica dei candidati e di confronto con i rispettivi valori-soglia;
- – prevedano il ricorso a valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, all’interno dello stesso settore concorsuale, laddove siano riscontrabili specifiche ed effettive caratteristiche scientifiche;
- – tutelino, con specifico riferimento ai candidati, le situazioni in cui la produttività scientifica abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio;
DECRETA
Art. 1
Oggetto e definizioni1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2015, n. 95, e dell’articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, i valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.
2. Ai fini del presente decreto, si intende:
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Art. 2
Valori-soglia degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato C del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 1, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e per la seconda fascia, dei seguenti indicatori:
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero citazioni”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;
c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “Indice H”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.
2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato D del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 2, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori:
a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;
c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.
3. Al fine di tenere conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati e comunque nel limite della durata massima complessiva di 24 mesi, inclusi nel periodo di riferimento degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, lettere a), b) e c), si prevede che:
a) per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale pari al rapporto tra i periodi di congedo obbligatorio documentati (espresso in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’indicatore al netto dei periodi di congedo; il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;
b) per l’indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’incremento percentuale dell’indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), sono presi in considerazione esclusivamente i periodi di congedo obbligatorio la cui somma sia almeno pari a quindici giorni; tale somma è arrotondata ad un mese.
4. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali nelle Tabelle 1 o 2 del presente decreto sono individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;
c) per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, dandone sintetica motivazione, indica i valori-soglia da applicare, i quali sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori secondo i termini e le modalità previste con il decreto direttoriale relativo al bando dei candidati.
Art. 3
Valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 3, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:
a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;
b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero citazioni commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;
c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “Indice H commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.
2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 4, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:
a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;
c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero libri commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.
Art. 4
Definizione dei prodotti ammissibili
ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati e gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale1. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, esclusivamente in base ai codici identificativi di ciascun prodotto scientifico correttamente indicati, associati e convalidati in domanda a cura degli interessati e considerando il valore più favorevole rilevato nelle banche dati. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:
a) Indicatore “numero di articoli”, articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali come di seguito riportato:
– “Scopus”: Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;
– “Web of Science – Core Collection”: Article, Letter, Note, Review;b) Indicatore “numero citazioni”: numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica riportata nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e/o “Web of Science – Core Collection”;
c) Indicatore “Indice H”: produzione scientifica e citazioni di cui alla lettera b).
2. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, previa certificazione nella domanda dell’autenticità e della collocazione editoriale e temporale dei prodotti scientifici a cura degli interessati, considerando una sola volta ciascun prodotto, se pubblicato in più sedi e con più modalità. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:
a) Indicatore “numero articoli e contributi”: articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN). Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno;
b) Indicatore “numero articoli classe A”: articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista inclusa tra quelle di classe A successivamente alla data di pubblicazione dell’articolo stesso, la classificazione ha effetti, ai fini del calcolo dell’indicatore individuale, per le candidature presentate dal quadrimestre successivo alla deliberazione dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista appartenente alla classe A, successivamente declassata e pertanto non più inclusa negli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR, l’articolo è ammesso ai fini del calcolo dell’indicatore fino al termine del terzo quadrimestre successivo alla delibera dell’ANVUR;
c) Indicatore “numero libri”: libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Roma, 29 luglio 2016IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini
Il MIUR pubblica il decreto ministeriale con le soglie per l’abilitazione scientifica nazionale: fisica nucleare e subnucleare (FIS/04) settore scientifico-disciplinare distinto
Dopo la pubblicazione da parte dell’ANVUR della prima bozza e le conseguenti vibrate proteste (per esempio dalla fisica) e il parere critico del CUN, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato il DM definitivo con i valori-soglia per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale (e per i commissari).
Per quanto riguarda il macro-settore della fisica delle interazioni fondamentali (02/A1), sono stati calcolati a parte i valori delle soglie per il settore scientifico disciplinare della fisica nucleare e subnucleare (FIS/04), per tenere conto della specificità del settore.
Testo del Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602: Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120
Ma la distinzione tra i due come va interpretata, LHC e non-LHC?