Bando del programma di reclutamento di giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2016

Programma per il  reclutamento  di  giovani  ricercatori  «Rita  Levi
Montalcini». (Decreto n. 992). (17A01025) 

(GU n.36 del 13-2-2017)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2016 destinato al funzionamento
delle universita' e dei consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016, relativo ai
criteri per la ripartizione  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2016, registrato alla Corte dei conti il
2 agosto 2016, foglio n. 3197; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale  n.
552 del 6 luglio 2016 con il quale vengono destinati € 5.000.000  per
la prosecuzione  del  programma  denominato  «Programma  per  giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di  titolo  di  dottore  di
ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e  impegnati  stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca  autonomamente
proposti  presso  universita'  italiane,  attraverso  la  stipula  di
contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Considerato che con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'art. 24, comma 2,  lettera  b)  e  comma  3,
lettera b) della predetta legge n.  240  del  2010,  che  prevede  la
possibilita' di stipulare contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con  possessori  del
titolo di dottore di ricerca  o  titolo  equivalente,  ovvero  per  i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di  assegni  di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 
  Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge  n.  240  del  2010,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il  Consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 963
del 28 dicembre  2015,  recante  «Identificazione  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o  dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»,  il
quale prevede che i vincitori del Programma per  giovani  ricercatori
«Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono
inquadrati per chiamata diretta in qualita' di  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della  legge  n.
240/2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte e alla erogazione delle  risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n.  552  del  6  luglio
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 552 del 6  luglio  2016,
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo  di
dottore  di  ricerca  o  titolo  equivalente,  che  stiano  svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica  o  di  ricerca
post dottorale. 
  Pertanto possono presentare domanda di  partecipazione  coloro  che
sono in  possesso  di  entrambi  i  seguenti  requisiti,  a  pena  di
esclusione: 
    1.  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2010  ed  entro  il  31
ottobre 2013. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 224 del 30
aprile 1999. Il limite temporale del  31  ottobre  2010  puo'  essere
anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi  di
sospensione del corso di dottorato per maternita' e  paternita',  per
grave e documentata malattia  e  per  servizio  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale  n.  224/1999,
fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del  titolo  di
dottore di ricerca o equivalente non  puo'  essere  anteriore  al  30
aprile 2009; 
    2.  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. I servizi prestati all'estero  in  ragione  di  borse  di
studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili  ai
fini della maturazione del triennio di  attivita'  di  ricerca  o  di
didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio  precedente  alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano. 
                               Art. 2 
 
  A valere  sulle  disponibilita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale  n.   552   del   6   luglio   2016,   vengono   banditi
ventiquattro posti  da  ricercatore  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
240. 
                               Art. 3 
 
  Le  domande  devono  essere   presentate   con   riferimento   alle
Universita' che hanno dichiarato la disponibilita' a  partecipare  al
bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito
web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente: 
    il curriculum vitae dell'interessato; 
    l'elenco  delle  pubblicazioni  scientifiche   e   allegata   una
pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio; 
    l'autocertificazione,  ovvero   la   certificazione,   ai   sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000
di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche
o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della
domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi; 
    il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui
la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che  si
intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca
che devono essere direttamente correlati all'attivita' dello studioso
nella sede di svolgimento del contratto; 
    il nominativo, l'istituzione di  appartenenza  e  l'indirizzo  di
posta  elettronica  di  due  esperti  stranieri  ai  quali   verranno
richieste due lettere di presentazione confidenziali; 
    l'indicazione, in ordine di  preferenza,  di  cinque  universita'
statali - con eccezione di quelle che  hanno  dichiarato  la  propria
indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando  -  ivi
compresi gli istituti ad ordinamento speciale,  presso  le  quali  il
candidato intende svolgere l'attivita'  di  ricerca.  L'elenco  delle
sedi e' portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta
completata la graduatoria finale di merito; 
    l'autocertificazione,  ovvero   la   certificazione,   ai   sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui  all'art.
1, comma 1, del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
  La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto  dal
presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane  e
da quattro studiosi di  alta  qualificazione  scientifica  in  ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il  compito  di  esprimere
motivati pareri sulla  qualificazione  scientifica  dei  candidati  e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta
le  domande  avvalendosi,  ove  necessario,   di   revisori   anonimi
competenti in materia.  Al  termine  della  fase  di  valutazione  il
comitato ordina, secondo liste  di  priorita',  una  per  macro-area,
tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle
da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. 
  Le liste di priorita'  e  il  risultante  elenco  dei  ventiquattro
vincitori sono approvate dal  Ministro  e  pubblicate  nel  sito  del
Ministero.  Successivamente,  il  Ministero  prende  contatto  con  i
vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici  giorni
e successivamente con le istituzioni,  tenuto  conto  dell'ordine  di
preferenza indicato dai candidati selezionati. 
  Queste ultime,  entro  quarantacinque  giorni,  devono  inviare  al
Ministero la delibera del  consiglio  di  amministrazione  contenente
l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma  3,
lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno
del Dipartimento a fornire adeguate strutture  di  accoglienza  e  di
supporto, ovvero la dichiarazione che  non  intendono  accogliere  la
richiesta. 
  I vincitori stipulano  il  contratto  e  prendono  servizio  presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione. 
  In caso di mancata accettazione del contratto o  mancata  presa  di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche'  in  caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque  universita'  statali
indicate  dal  vincitore  in  ordine  di  preferenza   in   sede   di
presentazione della domanda lo stesso e' dichiarato decaduto. In  tal
caso la graduatoria puo' essere  utilizzata  a  scorrimento  entro  i
dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito  del
Ministero. 
  Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo  ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra'
comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. 
  Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno  esclusivo
e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai  sensi  della
legge n. 240 del 2010. 
                               Art. 5 
 
  Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto,  provvede
al trasferimento all'universita' dell'intero  ammontare  dell'importo
accordato  per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  ricerca  e  per  la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato
in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno  attribuito  all'interessato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso  di
risoluzione anticipata del contratto,  il  Ministero  provvedera'  al
recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere  sul  fondo  di
finanziamento ordinario dell'universita'. 
                               Art. 6 
 
  Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun  anno  di
durata  del  contratto  il  ricercatore  presenta   al   Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal Dipartimento, e' trasmessa  al  Ministero  entro  trenta
giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  Inoltre, ai sensi delll'art. 24, comma 5, della legge  n.  240  del
2010, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  programmazione,
l'universita' valuta il  titolare  del  contratto  stesso  che  abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della  legge
n. 240 del 2010, ai fini  della  chiamata  nel  ruolo  di  professore
associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima
legge. In caso di esito positivo della valutazione, il  titolare  del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato  nel  ruolo  dei
professori associati. La valutazione si svolge  in  conformita'  agli
standard   qualitativi   riconosciuti   a   livello    internazionale
individuati  con  apposito  regolamento  di  ateneo  nell'ambito  dei
criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. 
  Il Ministero, tenendo conto dei risultati  relativi  ai  precedenti
bandi del programma «Rita Levi Montalcini»,  svolge  un'attivita'  di
monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del
presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei  relativi
contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento  a
perseguire  obiettivi  di  qualita'  e  attrattivita'   del   sistema
universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi. 
                               Art. 7 
 
  Per il funzionamento del comitato  di  cui  all'art.  4,  non  sono
previsti oneri a carico del  bilancio  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio  per  il
controllo preventivo di  regolarita'  contabile,  nonche'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 19 dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio
n. 17

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