Circolare Madia 1/2018 sulle procedure di stabilizzazione nella Pubblica Amministrazione

Per gli enti di ricerca la circolare n. 1 del 2018 precisa:

Per il personale degli enti pubblici di ricerca, le indicazioni contenute nel §3.2.7 della circolare n. 3 del 2017, devono tenere conto degli interventi operati dai seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017:

  • comma 668 – che destina, per le finalità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, risorse aggiuntive per il personale precario degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811. Ai sensi del successivo comma 670, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse (13 milioni di euro per l’anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) e gli enti pubblici di ricerca beneficiari. Il comma 671 chiarisce che gli ent di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti;

  • comma 669 – che, nell’integrare l’articolo 20, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, con la previsione secondo cui per gli enti pubblici di ricerca il comma 2 dell’articolo 20 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti, conferma i contenuti della circolare n. 3 del 2017;

  • comma 673 – che destina, per le finalità dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, al personale precario del CREA di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020;

  • comma 811 – che per le medesime finalità destinata per il personale a tempo determinato dell’INAPP, impiegato in funzione connesse con l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, 3 milioni di euro per l’anno 2018, 6 milioni di euro per l’anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020;

  • comma 674 – che, per le procedure di cui ai commi 668 e 673, consente agli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

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