DPCM 28/2018: Regolamento Human Technopole

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la  Fondazione  per  la  realizzazione  del
progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053) 

(GU n.78 del 4-4-2018)

 

 Vigente al: 19-4-2018

 

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visti i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre
2016, n. 232, concernenti l'istituzione  di  una  Fondazione  per  la
creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di  interesse
nazionale, multidisciplinare e integrata nei  settori  della  salute,
della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati  e  delle
decisioni e per  la  realizzazione  del  progetto  scientifico  e  di
ricerca «Human Technopole» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
gennaio 2016,  n.  9,  e  al  relativo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre  2016,  di  approvazione  del
progetto esecutivo; 
  Visto, in particolare, il comma 123, dell'articolo 1, della  citata
legge n. 232 del 2016, secondo  cui  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione dei commi da 116 a  122  dell'articolo  1  della  medesima
legge, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di
tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il  trasferimento
alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2,
del  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
della salute; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.
9, che attribuisce  all'Istituto  italiano  di  tecnologia  un  primo
contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per  la
realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2016 con il quale e' stato approvato il progetto denominato
Human Technopole; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2018; 
  Vista la proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e della salute; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Disciplina e criteri di azione della Fondazione 
 
  1. La Fondazione istituita dall'articolo 1, comma 116, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, di seguito «Fondazione», e' una  Fondazione
di diritto privato, disciplinata dagli articoli  14  e  seguenti  del
codice civile, dalla citata legge n. 232 del 2016 e dallo Statuto. La
Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo  sviluppo
delle  tecnologie  umane  e  della  long  life,   incrementando   gli
investimenti pubblici e privati nei  settori  della  ricerca  diretta
alla prevenzione  e  alla  salute,  coerentemente  con  il  Programma
nazionale  per  la  ricerca  (PNR)   e   sviluppando   un   approccio
multidisciplinare ed integrato nelle discipline della  salute,  della
genomica,  dell'alimentazione  e  della  scienza  dei  dati  e  delle
decisioni, con particolare riguardo  al  progetto  scientifico  e  di
ricerca  Human  Technopole,  anche  in  raccordo   con   il   sistema
universitario e degli enti di ricerca. L'attivita'  della  Fondazione
segue criteri di economicita', di  efficacia  e  di  pubblicita'.  Le
attivita', l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione  sono
disciplinati nello Statuto. 
                               Art. 2 
 
                   Partecipazione alla Fondazione 
 
  1.  Partecipano  alla  Fondazione  i  membri   fondatori   di   cui
all'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e,
previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione
a ciascuna partecipazione in relazione agli  scopi  della  fondazione
medesima, le persone fisiche e gli enti  che  contribuiscono  per  un
periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non
inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico
in ragione d'anno, di  seguito  «Partecipanti».  Il  contributo  deve
essere versato annualmente. 
  2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o
in caso di parziali  contribuzioni  inferiori  alla  quota  minima  o
nell'ipotesi  di  condotta  incompatibile  con  l'impegno  di   leale
collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione,
e'   sospesa   la   partecipazione   alla   Fondazione   fino    alla
regolarizzazione   della   posizione   del   partecipante.    Qualora
l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni  entro  due
mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte  del  Presidente,
la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e'  dichiarata
dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della  partecipazione
non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati. 
                               Art. 3 
 
                   Spese correnti di funzionamento 
 
  1. Il patrimonio della Fondazione e'  articolato  in  un  fondo  di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un  fondo  di  gestione,  destinato  alle  spese  di
funzionamento della Fondazione. 
  2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla
copertura delle spese di funzionamento  individuate  nelle  spese  di
logistica e  di  amministrazione;  il  fabbisogno  economico  per  le
predette voci di spesa e' determinato in rapporto al  fabbisogno  per
le voci di spesa direttamente imputabili alle attivita' di ricerca  e
in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri  e
parametri di efficacia e di  efficienza  definiti  nel  documento  di
programmazione di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il  bilancio  di
esercizio della Fondazione presenta un rapporto  equilibrato  tra  la
consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al
fine di assicurare il finanziamento degli investimenti  necessari  al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1  e  nel  rispetto
dei principi di sana e prudente gestione. 
                               Art. 4 
 
                       Organi della Fondazione 
 
  1. Sono organi della Fondazione: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio di sorveglianza; 
    c) il Direttore; 
    d) il Comitato di gestione; 
    e) il Comitato scientifico; 
    f) il Collegio dei revisori. 
  2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e presiede il  Consiglio
di sorveglianza. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  l'eccellenza  della  Fondazione,   il
Consiglio di sorveglianza svolge una generale attivita' di  indirizzo
e di controllo sulla Fondazione  e  assolve  le  funzioni  attribuite
dallo Statuto. 
  4. Il Consiglio di sorveglianza  e'  composto  da  tredici  membri,
compreso il Presidente, nominati: 
    a) sette con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
dei quali due designati dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno dal Ministro della salute e  uno  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    b) i restanti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute  e  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
designati: 
      1)  uno,  d'intesa  tra  il  Comune  di  Milano  e  la  Regione
Lombardia; 
      2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in
associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo
annuo erogato dallo Stato; 
      3) uno,  dalla  Conferenza  dei  Rettori  e  delle  Universita'
italiane - CRUI; 
      4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli  enti  pubblici  di
ricerca; 
      5)  due,  dal  Consiglio  di  sorveglianza  tra  scienziati  in
discipline attinenti al  progetto  Human  Technopole  e  tra  esperti
internazionali di sanita' pubblica, che svolgano la propria attivita'
prevalentemente all'estero. 
  5. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza e' indicato, con  il
decreto di cui al comma 4, lettera a), tra i componenti  da  nominare
senza che sia richiesta, ai sensi della  medesima  disposizione,  una
previa designazione. 
  6. I componenti del Consiglio  di  sorveglianza  durano  in  carica
quattro anni, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti
e possono essere confermati una  sola  volta.  Le  deliberazioni  del
Consiglio sono adottate, a maggioranza dei votanti, con  la  presenza
di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati  ai  sensi
del comma 4, lettera a). In caso di  parita',  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  7. In sede di prima applicazione, e  comunque  non  oltre  un  anno
dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al comma 4, lettera a), il  Consiglio  di  sorveglianza  opera
nella  composizione   risultante   dall'applicazione   della   stessa
disposizione. 
  8. Le attivita' necessarie a garantire l'ordinato  andamento  della
Fondazione sono di esclusiva competenza  del  Comitato  di  gestione,
secondo quanto stabilito nello Statuto. 
  9. Il Direttore della Fondazione presiede il Comitato  di  gestione
ed e' nominato dal Consiglio di sorveglianza. 
  10. Il Comitato di gestione e' composto da cinque membri,  compreso
il  Direttore   della   Fondazione,   nominati   dal   Consiglio   di
sorveglianza. I componenti durano in carica quattro  anni  e  possono
essere confermati una sola volta. 
  11. Il Comitato scientifico e' composto da quindici  membri  ed  e'
organo consultivo della Fondazione, chiamato ad esprimersi in  merito
alle attivita' scientifiche di  ricerca.  La  nomina  dei  componenti
spetta al Consiglio di sorveglianza. 
  12. Le funzioni di controllo  sulla  regolarita'  amministrativa  e
contabile della Fondazione sono esercitate dal Collegio dei revisori,
composto da tre membri. I membri  effettivi  e  tre  supplenti,  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   previa
designazione dei membri fondatori. I componenti del Collegio  restano
in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta. 
                               Art. 5 
 
       Requisiti dei componenti degli organi della Fondazione 
 
  1. I componenti degli organi di cui all'articolo 4 devono possedere
idonei requisiti di onorabilita', di competenza e  di  esperienza  in
relazione  alle  attribuzioni  di  ciascun  organo,  secondo   quanto
stabilito nello Statuto. 
                               Art. 6 
 
                       Disciplina dei compensi 
 
  1. Al Presidente  della  Fondazione  e'  riconosciuto  un  compenso
onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00. 
  2. A ciascuno dei componenti del Comitato di gestione, diversi  dal
Presidente, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo  annuo  lordo
fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro. 
  3. A ciascuno dei componenti del Consiglio di sorveglianza, diversi
dal Presidente, e' riconosciuto  un  compenso  onnicomprensivo  annuo
lordo fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro. 
  4. Al  Presidente  del  Comitato  scientifico  e'  riconosciuto  un
compenso onnicomprensivo  annuo  lordo  pari  ad  euro  80.000,00;  a
ciascuno  dei  componenti  del  Comitato  scientifico   diversi   dal
Presidente e' riconosciuto un compenso  onnicomprensivo  annuo  lordo
pari ad euro 20.000,00. 
  5. Il compenso del Direttore  della  Fondazione  e'  stabilito  con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 7 
 
                 Disposizioni in materia di bilanci 
 
  1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno  il
Consiglio di  sorveglianza  approva,  su  proposta  del  Comitato  di
gestione, i  documenti  programmatici  previsionali  per  l'esercizio
successivo corredati della relazione del Collegio dei revisori. 
  2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di sorveglianza
approva, su  proposta  del  Comitato  di  gestione,  il  bilancio  di
esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la
redazione  del  bilancio  di  esercizio,   costituito   dallo   stato
patrimoniale, dal  conto  economico  e  dalla  nota  integrativa,  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema
di societa' di capitali. Il bilancio  di  esercizio,  entro  quindici
giorni  dalla  deliberazione  del  Consiglio  di   sorveglianza,   e'
trasmesso alle amministrazioni vigilanti. E' vietata la distribuzione
di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve. 
                               Art. 8 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' scientifiche,  la  Fondazione
si avvale di scienziati ed esperti, assunti  in  prevalenza  a  tempo
determinato, con procedura competitiva internazionale e nel  rispetto
delle modalita' individuate nel progetto  scientifico  e  di  ricerca
«Human Technopole». Le modalita' di reclutamento e  la  gestione  del
personale  sono   disciplinate   dal   Consiglio   di   sorveglianza,
assicurando  la  prevalenza  di  contratti  a  tempo  determinato   e
garantendo  la  continuita'   nello   svolgimento   delle   attivita'
scientifiche e la funzionalita' organizzativa della Fondazione. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative, la Fondazione
puo' avvalersi, altresi', di personale assunto a tempo determinato  o
indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi
di pubblicita' e trasparenza della  selezione  secondo  le  modalita'
indicate  da  apposito  regolamento   adottato   dal   Consiglio   di
sorveglianza,  con  particolare  riferimento  alla  valutazione   del
possesso dei requisiti  attitudinali  e  professionali  richiesti  in
relazione alle posizioni da coprire. 
                               Art. 9 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  La  Fondazione  e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  con
particolare riferimento all'esame del  bilancio  della  Fondazione  e
della  relazione  annuale  concernente  i  risultati   dell'attivita'
svolta, prevista dallo Statuto. Possono,  inoltre,  essere  richieste
relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono
indicati gli atti  da  sottoporre  a  preventiva  autorizzazione  dei
Ministeri  vigilanti  in  relazione  al  compimento   di   operazioni
finanziarie complesse o  per  la  costituzione  o  partecipazione  ad
organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca. 
  2. In caso di  grave  inosservanza  della  legge  istitutiva  della
Fondazione o del presente regolamento o dello  Statuto,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri
vigilanti, si procede alla revoca  dei  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il Consiglio  di  sorveglianza  provvede  alla  nomina  dei
componenti in sostituzione di quelli revocati. 
  3. La Fondazione e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti
sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  4. La Fondazione si avvale di una Commissione  per  la  valutazione
strategica, composta da cinque scienziati internazionali  ed  esperti
internazionali di sanita' pubblica, designati dal  Consiglio  europeo
della ricerca, ed opera con le modalita' stabilite dallo Statuto.  La
Commissione e' preposta alla valutazione  complessiva  dei  risultati
ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite  le  modalita'
di approvazione del piano  programmatico  dell'attivita'  scientifica
della Fondazione che  stabilisce  per  ogni  triennio  gli  specifici
obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca,  nonche'  gli
indicatori volti alla verifica  del  grado  di  raggiungimento  degli
obiettivi previsti.  Nel  piano  programmatico  sono  anche  indicati
criteri e modalita' del raccordo con il sistema universitario e degli
enti di ricerca per gli obiettivi individuati. 
  5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli  di
organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'  attribuita  ad
un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa  e  di
controllo. 
                               Art. 10 
 
                             Estinzione 
 
  1. L'estinzione della Fondazione e' regolata dalle norme del codice
civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo e' devoluto allo
Stato. 
                               Art. 11 
 
Disciplina dei rapporti con  l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in
  ordine al progetto Human Technopole e con altri enti e organismi 
 
  1. La disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia
in ordine al progetto Human Technopole di cui all'articolo  1,  comma
116, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ed  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16  settembre  2016,  e'
regolata in via convenzionale. La convenzione  tra  l'Istituto  e  la
Fondazione, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente  decreto.  La  convenzione  e'  approvata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima procedura  si
procede agli aggiornamenti della convenzione, anche in relazione alla
verifica  biennale  dei  risultati   conseguiti   e   dell'efficienza
gestionale operata dalle amministrazioni di cui all'articolo 9, comma
1, che possono avvalersi anche del supporto della Commissione di  cui
al comma 4 del predetto articolo 9. 
  2. La Struttura di progetto, costituita ai  sensi  dell'articolo  2
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  16
settembre 2016, e  il  Comitato  di  coordinamento  per  l'avvio  del
progetto Human Technopole, nominato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18  novembre  2016,  cessano  a  decorrere
dalla data di nomina del Consiglio di sorveglianza. 
  3. E' fatta salva la facolta' della  Fondazione  di  avvalersi  del
personale e delle risorse strumentali facenti capo alla Struttura  di
progetto  per  la  realizzazione  del  progetto   Human   Technopole.
L'esercizio di tale facolta' e' regolato con la convenzione di cui al
comma 1. 
  4. I rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e  all'estero
sono regolati sulla  base  di  apposite  convenzioni,  approvate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 12 
 
              Trasferimento di risorse alla Fondazione 
 
  1.  Le  risorse  residue  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  2016,  n.  9,  nonche'  il
contributo annuo per la realizzazione del progetto  Human  Technopole
di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono erogate alla Fondazione  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   previa   verifica   di   idonea
documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 27 febbraio 2018 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
254 

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