1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ prorogato al 31 ottobre 2018.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la candidatura.
2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2019/2020. La validita’ delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 e’ prorogata per l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.
5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.