Norme prorogate in materia di Università e istruzione

Art. 6 
Proroga di termini in materia di istruzione e universita’ 

1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ prorogato al 31 ottobre 2018.

3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna  domanda  nel
termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza  del  quadrimestre  nel
corso del quale e' stata presentata la candidatura.

2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

1. Al fine di garantire  il  regolare  avvio  dell'anno  accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di  cui  all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma  6,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  il  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le  graduatorie  nazionali  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi  di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2019/2020. La validita’ delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 e’ prorogata per l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20  si  applicano  a
decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

 

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