Pagamento trattamento di fine rapporto enti pubblici di ricerca

Fonte: INPSCircolare numero 126 del 28-12-2018

L’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2018 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che soddisfano i descritti requisiti di cui ai citati commi 147 e 148.

Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa, secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

In virtù di quanto disposto dal citato comma 151, il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente.

Oltre il periodo temporale appena indicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 79/1997, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.

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