Legge stabilità. Statali: via l’indennità di vacanza contrattuale

Si legge nella bozza della Legge di stabilità 2013, all’esame del Consiglio dei Ministri:

 “Non si da’ luogo al riconoscimento dell’indennita’ di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014 la predetta indennita’ e’ corrisposta a decorrere dall’anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015-2017 ed e’ calcolata secondo le modalita’ ed i parametri individuati dal ‘Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo’ del 23 luglio 1993*”

*Protocollo del 23 luglio 1993:

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

6 pensieri su “Legge stabilità. Statali: via l’indennità di vacanza contrattuale

  1. Marui… ma che dici? Vacanza nel senso di “mancanza” in questo caso di un rinnovo del CCNL di riferimento, ovvero di un periodo in cui tale contratto non è ancora stato rinnovato.

  2. Sono un funzionario di una ASL in servizio presso il Servizio Gestione Risorse Umane – Trattamento Economico. A decorrere da gennaio 2013 non abbiamo corrisposto l’indennità in argomento, visto che la scadenza era prevista per dicembre 2012, ma ho notato che quasi tutte le amministrazioni pubbliche non si sono attenuti alla suddetta scadenza, continuando a liquidarla. Ma possibile che nello stesso paese si opera diversamente… Vorrei sapere come dobbiamo regolarci… GRAZIE..

  3. Almeno questo potevano evitarlo, prevedendo, invece, l’attribuzione della vacanza contrattuale per ciascuno degli anni di blocco dei rinnovi contrattuali – speriamo nella corte costituzionale nanti la quale pende un ricorso da Roma per l’illegittimità del blocco dei contratti della P.A.

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